COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 26/11/2006 U.S .CIVITAVECCHIESE – S.S.D. SCAFATESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/12/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 26/11/2006 U.S .CIVITAVECCHIESE – S.S.D. SCAFATESE
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D.
Scafatese Calcio, con il quale si chiede sia dichiarata la responsabilità della U.S.
Civitavecchiese in ordine al mancato svolgimento della gara U.S. Civitavecchiese - S.S.D.
Scafatese Calcio e sia inflitta alla Società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3
osserva:
la gara in questione non era stata disputata in quanto il Prefetto della Provincia di Roma, con
ordinanza in data 26 novembre 2006, ne aveva vietato lo svolgimento in considerazione delle
rilevanti carenze dello stadio "G. M. Fattori" di Civitavecchia sia sotto il profilo strutturale, sia
sotto il profilo della sicurezza, ed in considerazione della prevista presenza di un numero
rilevante di tifosi della squadra ospite; dette circostanze, valutate congiuntamente tra loro,
inducevano a ritenere che sussistesse un grave pericolo per la pubblica incolumità e per l'ordine
e per la sicurezza pubblica.
La società reclamante, a sostegno del proprio assunto, rileva:
- oltre un mese prima della gara, e precisamente in data 24 ottobre 2006, la Questura di
Roma aveva effettuato un sopralluogo presso lo Stadio "G.M. Fattori" al fine di verificarne le
condizioni;
- nel corso del detto sopralluogo erano emerse rilevanti problematiche sia sotto il profilo
strutturale, sia sotto quello della sicurezza, tali da rendere necessaria la esecuzione
nell'impianto di lavori attinenti la manutenzione e la istallazione di manufatti protettivi;
- nonostante il notevole lasso di tempo intercorso tra il sopralluogo e la data fissata per lo
svolgimento della gara, alcuna opera di adeguamento era stata effettuata nell'impianto, nè
alcuna segnalazione delle insorte problematiche era stata trasmessa al Comitato
Interregionale;
- la "prevedibilità dell'evento (divieto di svolgimento della gara disposto dalle Autorità
preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica) valeva ad escludere, nel caso di specie, la
sussistenza di una causa di forza maggiore.
Il reclamo è infondato.
Risultano incontrovertibilmente provate in punto di fatto le seguenti circostanze:
- al termine del sopralluogo del 24 ottobre 2006 l’Assessore allo Sport ed alle Politiche
Giovanili del Comune di Civitavecchia, sig. Alessio Gatti, ed il funzionario del Comune di
Civitavecchia sig. Mario Curi, avevano assicurato l’esecuzione dei lavori entro la data del 20
novembre 2006;
- il giorno successivo, e cioè il 25 ottobre 2006, il verbale del sopralluogo era stato inviato
dalla Questura di Roma al Sindaco di Civitavecchia, dott. Gino Saladini, ed all’Assessore
allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia, sig. Alessio Gatti;
- nonostante le assicurazioni, i lavori, tuttavia, non erano stati effettuati, tanto che, in data 24
novembre 2006, la Questura di Roma, nel comunicare alla Prefettura di Roma la
permanenza delle carenze a suo tempo segnalate e l'assenza nello stadio "G. M. Fattori" di
Civitavecchia di garanzie di sicurezza tali da assicurare il regolare svolgimento delle
competizioni sportive, chiedeva che la gara tra U.S. Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese
Calcio in programma per il 26 novembre 2006 fosse fatta disputare presso altro impianto
sportivo;
- con la citata ordinanza del 26 novembre 2006 la Prefettura di Roma vietava lo svolgimento
dell’incontro di calcio tra la U.S. Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese Calcio, in
considerazione del fatto che la mancata esecuzione nello stadio dei previsti lavori di
adeguamento e la possibile presenza di numerosi tifosi della squadra ospite costituissero
"grave pericolo per la pubblica incolumità e per l’ordine e la sicurezza pubblica".
Le circostanze di fatto innanzi esposte consentono di affermare che alcuna responsabilità, in
ordine al mancato svolgimento della gara, sia ascrivibile alla U.S. Civitavecchiese.
Non risulta in alcun modo dimostrato, infatti, che la U.S. Civitavecchiese fosse a conoscenza
della necessità di effettuare presso lo stadio "G. M. Fattori" di Civitavecchia lavori aventi ad
oggetto la manutenzione dell’impianto nonché l’installazione di manufatti protettivi.
Al sopralluogo del 24 ottobre 2006, invero, non era presente alcun rappresentante della U.S.
Civitavecchiese, ed il verbale di detto sopralluogo, attestante la necessità di effettuare alcuni
interventi all’interno dello stadio, risulta, come già si è detto in precedenza, inviato dalla
Questura di Roma al Sindaco di Civitavecchia, dott. Gino Saladini, ed all’Assessore allo Sport
ed alle Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia, sig. Alessio Gatti, ma non alla U.S.
Civitavecchiese. Deve essere, altresì, posto in evidenza che nel periodo di tempo compreso tra
il 24 ottobre 2006 (giorno in cui si è svolto il sopralluogo presso lo stadio "G. M. Fattori", di
proprietà - giova sottolinearlo - del Comune di Civitavecchia) ed il 26 novembre 2006 (giorno in
cui il Prefetto di Roma ha disposto il divieto di svolgimento dell’incontro di calcio tra la U.S.
Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese Calcio) la U.S. Civitavecchiese ha regolarmente disputato
presso detto stadio due gare di campionato. Ne consegue che la U.S. Civitavecchiese era
assolutamente convinta della regolarità dello stadio, sia perchè non era stata da alcuno
informata della necessità di effettuarvi lavori, sia perchè vi aveva sempre regolarmente
disputato tutte le proprie gare interne di Campionato. L'ordinanza con la quale il Prefetto di
Roma ha disposto in data 26 novembre 2006 (vale a dire, poche ore prima dell’inizio della gara)
il divieto di svolgimento presso lo Stadio "G. M. Fattori" di Civitavecchia dell’incontro di calcio tra
la U. S. Civitavecchiese e la S.S.D. Scafatese Calcio, alla luce delle considerazioni innanzi
svolte, integra una "causa di forza maggiore", trattandosi di evento imprevedibile cui, peraltro, la
U.S. Civitavecchiese non poteva in alcun modo porre rimedio per la assoluta impossibilità,
stante il brevissimo lasso di tempo a disposizione, di reperire un impianto sportivo alternativo
nel quale far disputare la gara.
P. Q. M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo proposto dalla "S.S.D. Scafatese Calcio";
2) di addebitare sul conto della "S.S.D. Scafatese Calcio" la tassa di reclamo;
3) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di sua competenza.
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