COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 14/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 14/01/2007 SANTEGIDIESE CALCIO 1948 – A.S.D. CENTOBUCHI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 14/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 14/01/2007 SANTEGIDIESE CALCIO 1948 – A.S.D. CENTOBUCHI
Il Giudice Sportivo,
Letti gli atti
premesso
- che la A.S.D. Centobuchi ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare avverso l’omologazione della gara di cui all’oggetto per violazione dell’art.12, comma 5, lett.a) del CGS, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Santegidiese Calcio;
- che la Commissione Disciplinare, ritenuta la propria incompetenza, ha rimesso gli atti a questo Giudice ai sensi dell’art.24 del CGS;
osserva:
il provvedimento richiesto dalla A.S.D. Centobuchi rientra, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, tra quelli di competenza del Giudice Sportivo.
Preliminare all’esame del merito del preposto reclamo è l’esame circa la sua ammissibilità.
Ai sensi dell’art.24, comma 5, lett.b) del CGS, il procedimento innanzi al Giudice Sportivo è istaurato “su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”. L’art.34, comma 7 del CGS prescrive, inoltre, che il preannuncio di reclamo debba essere effettuato esclusivamente a mezzo telegramma o telefax.
Nel caso che ne occupa la A.S.D. Centobuchi non ha fatto precedere il reclamo dal prescritto preannuncio nei termini e con le modalità di cui alle norme succitate.
La irregolare procedure rende inammissibile il reclamo e preclude l’esame del merito.
P.Q.M.
1. dichiera inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. Centobuchi;
2. dispone che la tassa di reclamo venga addebitata sul conte della A.S.D. Centobuchi.
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