COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 21/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 14/01/2007 FORTE DEI MARMI – MONTEVARCHI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 21/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 14/01/2007 FORTE DEI MARMI - MONTEVARCHI Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 98 del 1712007; - rilevato che la Società Montevarchi non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Forte dei Marmi – Montevarchi 2-1; 3) di addebitare sul conto della Società Montevarchi la tassa di reclamo.
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