COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 9/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 07/03/2007 NOICATTARO CALCIO – LEONESSA ALTAMURA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 9/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 07/03/2007 NOICATTARO CALCIO – LEONESSA ALTAMURA Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara di cui in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al 28° del primo tempo, quando le squadre erano sul punteggio di 5-0 a favore della società Noicattaro, perché la società Leonessa Altamura, che si era presentata in campo con 7 calciatori effettivi, a seguito dell’infortunio di uno di essi rimaneva in campo con soli 6 calciatori e, quindi era impossibilitata a proseguire l’incontro per mancanza di numero minimo regolamentare; - considerato che alla società Leonessa Altamura deve essere irrogata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-5 quale miglior risultato acquisito sul campo dalla squadra avversaria al momento della sospensione; - visto l’art. 12 comma 1 del CGS: P.Q.M. Delibera: 1) di comminare alla società Leonessa Altamura la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-5
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