COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 16/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 10/02/2007 PESCINA V.D.G. – NUOVO CAMPOBASSO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 16/03/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 10/02/2007 PESCINA V.D.G. – NUOVO CAMPOBASSO
Il Giudice Sportivo,
Letti gli atti
premesso
- Che la Nuova Campobasso ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare avverso
l’omologazione della gara di cui all’oggetto per violazione dell’art.12, comma 5, lett.a) del CGS,
chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Pescina V.D.G.;
- Che la Commissione Disciplinare, ritenuta la propria incompetenza, ha rimesso gli atti a questo
Giudice ai sensi dell’art.24 del CGS;
osserva
il provvedimento richiesto dalla Nuova Campobasso rientra, come esattamente rilevato dalla
Commissione Disciplinare, tra quelli di competenza del Giudice Sportivo.
Preliminare all’esame del merito del preposto reclamo è l’esame circa la sua ammissibilità.
Ai sensi dell’art.24, comma 5, lett.b) del CGS, il procedimento innanzi al Giudice Sportivo è instaurato
“su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara
alla quale si riferisce”. L’art.34, comma 7 del CGS prescrive, inoltre, che il preannuncio di reclamo
debba essere effettuato esclusivamente a mezzo telegramma o telefax.
Nel caso che ne occupa la società Nuova Campobasso non ha fatto precedere il reclamo dal
prescritto preannuncio nei termini e con le modalità di cui alle norme succitate.
La irregolare procedura rende inammissibile il reclamo e preclude l’esame del merito.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Nuova Campobasso;
2. dispone che la tassa di reclamo venga addebitata sul conto della società Nuova Campobasso
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 16/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 10/02/2007 PESCINA V.D.G. – NUOVO CAMPOBASSO"