COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 17/03/2007 VILLACIDRESE – CIVITAVECCHIESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/03/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 17/03/2007 VILLACIDRESE - CIVITAVECCHIESE
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato dagli atti ufficiali che all’inizio del secondo tempo il Sig. Di Luca Francesco, designato
dalla Società Civitavecchiese a svolgere le funzioni di Assistente Arbitrale di parte, veniva
sostituito da un dirigente della società;
- rilevato altresì che il Sig. Di Luca Francesco all’8° del secondo tempo ha partecipato al gioco,
sostituendo altro calciatore della società Civitavecchiese in violazione della regola 6 “Assistenti di
parte dell’Arbitro” punto 4;
- considerato che il procedimento è rilevabile d’ufficio;
- visto l’art.12 comma 5 lett.a) ed art.24 comma 5 del CGS;
PQM
Delibera;
1) di comminare alla società Civitavecchiese la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3.
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