COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 17/03/2007 VILLACIDRESE – CIVITAVECCHIESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 17/03/2007 VILLACIDRESE - CIVITAVECCHIESE Il Giudice Sportivo, - Rilevato dagli atti ufficiali che all’inizio del secondo tempo il Sig. Di Luca Francesco, designato dalla Società Civitavecchiese a svolgere le funzioni di Assistente Arbitrale di parte, veniva sostituito da un dirigente della società; - rilevato altresì che il Sig. Di Luca Francesco all’8° del secondo tempo ha partecipato al gioco, sostituendo altro calciatore della società Civitavecchiese in violazione della regola 6 “Assistenti di parte dell’Arbitro” punto 4; - considerato che il procedimento è rilevabile d’ufficio; - visto l’art.12 comma 5 lett.a) ed art.24 comma 5 del CGS; PQM Delibera; 1) di comminare alla società Civitavecchiese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.
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