COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. PER VIOLAZIONE DEI COMPORTAMENTI DI LEALTA’ E PROBITA’ SPORTIVA (ART. 1 C.G.S.) (nota n. 87/56 del 20.11.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA
SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. PER VIOLAZIONE DEI COMPORTAMENTI
DI LEALTA’ E PROBITA’ SPORTIVA (ART. 1 C.G.S.) (nota n. 87/56 del 20.11.2006).
La Commissione Disciplinare,
Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha deferito a questa Commissione Disciplinare la
Società Rossanese F.C. 1909 per violazione dei comportamenti di lealtà e probità
sportiva, per avere detta Società stipulato di fatto un doppio contratto contenente un
accordo economico con l’allenatore Aita, in palese violazione della vigente normativa.
I documenti contenenti detti accordi l’uno, regolarmente depositato in Lega, datato
4.10.2005 e l’altro, non ufficiale, datato 14.10.2005, sono stati prodotti nel corso di una
vertenza economica dinanzi a detto Collegio.
Inoltre, l’accordo non depositato è risultato alterato per giustificare un pagamento mai
avvenuto.
Letta la memoria difensiva della deferita F.C. Rossanese,
accertata la sussistenza del doppio accordo economico con conseguente violazione degli
obblighi di comportamento di cui all’art. 1 del C.G.S.,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento infligge alla Società F.C. Rossanese 1909 l’ammenda di €
2.000,00 (duemila/00).
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