COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. DEL PRESIDENTE DELLA MEDESIMA E DEL CALCIATORE MARCO BINDONI PER VIOLAZIONE ARTT. 1 n. 1, 8 n. 2 del C.G.S. e 39 n. 2 delle N.O.I.F. (nota n. 103.19/60 CC/as del 3.1.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA
SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. DEL PRESIDENTE DELLA MEDESIMA E
DEL CALCIATORE MARCO BINDONI PER VIOLAZIONE ARTT. 1 n. 1, 8 n. 2 del
C.G.S. e 39 n. 2 delle N.O.I.F. (nota n. 103.19/60 CC/as del 3.1.2007).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento della Società Calcio Montebelluna S.r.l., del suo Presidente pro
tempore e del calciatore Marco Bindoni, disposto dalla Commissione Tesseramenti con
C.U.n. 9/D del 14.11.2006, per aver formato e concorso a formare modulo di tesseramento
in violazione alle norme relative al tesseramento dei calciatori – in particolare l’art. 39, n. 2,
delle N.O.I.F. – utilizzando firme apocrife, osserva quanto segue.
Lette le memorie difensive trasmesse dal Bindoni.
Alla luce della dinamica delle circostanze che hanno contraddistinto la fattispecie in
argomento, emergono chiare responsabilità a carico dei soggetti deferiti nei termini di cui
appresso.
Quanto al calciatore, in particolare, si ritiene al quanto singolare il fatto che, in relazione ad
un vincolo di tesseramento sorto nella stagione sportiva 2004/2005, dispiegatosi
ininterrottamente sino al termine della stagione sportiva 2005/2006, sia sorta
contestazione solo all’inizio della stagione sportiva 2006/2007 (il reclamo del calciatore,
infatti, è del 31.8.2006).
Appare inverosimile, per la verità, che ben oltre due anni dalla relativa predisposizione, il
Bindoni sia giunto a sostenere che il modulo di tesseramento recava la firma autentica di
uno dei genitori (il padre del calciatore), mentre l’altra risultava apocrifa (quella della
madre, la cui sottoscrizione era senz’altro richiesta attesa la minore età dell’atleta
all’epoca del tesseramento).
La predetta circostanza, invero, è idonea a fari ritenere che il calciatore deferito abbia
senz’altro concorso alla formazione del modulo di tesseramento in violazione alle norme
che presiedono la relativa disciplina; nel caso di specie dell’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.
e dell’art. 1 comma 1 del C.G.S..
Dalla responsabilità del Bindoni discende quella del Calcio Montebelluna S.r.l., in via
oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. ultima parte.
Alcuna responsabilità personale, in conclusione, può essere ascritta al Presidente protempore
della Società sportiva, atteso che egli non rivestiva quella carica all’epoca del
tesseramento del Bindoni per aver assunto la presidenza del Club solo in data 24.7.2006,
P.Q.M.
Respinge il deferimento a carico del Presidente pro-tempore, mentre accoglie quello
disposto a carico del calciatore Marco Bindoni e della Società Calcio Montebelluna S.r.l.,
irrogando, rispettivamente, al calciatore la sanzione della squalifica per mesi due, alla
Società l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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