COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. DEL PRESIDENTE DELLA MEDESIMA E DEL CALCIATORE MARCO BINDONI PER VIOLAZIONE ARTT. 1 n. 1, 8 n. 2 del C.G.S. e 39 n. 2 delle N.O.I.F. (nota n. 103.19/60 CC/as del 3.1.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA S.r.l. DEL PRESIDENTE DELLA MEDESIMA E DEL CALCIATORE MARCO BINDONI PER VIOLAZIONE ARTT. 1 n. 1, 8 n. 2 del C.G.S. e 39 n. 2 delle N.O.I.F. (nota n. 103.19/60 CC/as del 3.1.2007). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento della Società Calcio Montebelluna S.r.l., del suo Presidente pro tempore e del calciatore Marco Bindoni, disposto dalla Commissione Tesseramenti con C.U.n. 9/D del 14.11.2006, per aver formato e concorso a formare modulo di tesseramento in violazione alle norme relative al tesseramento dei calciatori – in particolare l’art. 39, n. 2, delle N.O.I.F. – utilizzando firme apocrife, osserva quanto segue. Lette le memorie difensive trasmesse dal Bindoni. Alla luce della dinamica delle circostanze che hanno contraddistinto la fattispecie in argomento, emergono chiare responsabilità a carico dei soggetti deferiti nei termini di cui appresso. Quanto al calciatore, in particolare, si ritiene al quanto singolare il fatto che, in relazione ad un vincolo di tesseramento sorto nella stagione sportiva 2004/2005, dispiegatosi ininterrottamente sino al termine della stagione sportiva 2005/2006, sia sorta contestazione solo all’inizio della stagione sportiva 2006/2007 (il reclamo del calciatore, infatti, è del 31.8.2006). Appare inverosimile, per la verità, che ben oltre due anni dalla relativa predisposizione, il Bindoni sia giunto a sostenere che il modulo di tesseramento recava la firma autentica di uno dei genitori (il padre del calciatore), mentre l’altra risultava apocrifa (quella della madre, la cui sottoscrizione era senz’altro richiesta attesa la minore età dell’atleta all’epoca del tesseramento). La predetta circostanza, invero, è idonea a fari ritenere che il calciatore deferito abbia senz’altro concorso alla formazione del modulo di tesseramento in violazione alle norme che presiedono la relativa disciplina; nel caso di specie dell’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.. Dalla responsabilità del Bindoni discende quella del Calcio Montebelluna S.r.l., in via oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. ultima parte. Alcuna responsabilità personale, in conclusione, può essere ascritta al Presidente protempore della Società sportiva, atteso che egli non rivestiva quella carica all’epoca del tesseramento del Bindoni per aver assunto la presidenza del Club solo in data 24.7.2006, P.Q.M. Respinge il deferimento a carico del Presidente pro-tempore, mentre accoglie quello disposto a carico del calciatore Marco Bindoni e della Società Calcio Montebelluna S.r.l., irrogando, rispettivamente, al calciatore la sanzione della squalifica per mesi due, alla Società l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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