COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE NUCARO MAURO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Amerigo Greco) (nota n. 1680.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE NUCARO MAURO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Omar Rivolta) (nota n. 1681.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE NUCARO MAURO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Carmine Carbone) (nota n. 1688.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE NUCARO MAURO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Amerigo Greco) (nota n. 1680.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE NUCARO MAURO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Omar Rivolta) (nota n. 1681.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE NUCARO MAURO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Carmine Carbone) (nota n. 1688.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, osserva quanto segue. Trattasi di tre distinti deferimenti, che vanno riuniti e decisi congiuntamente. La Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai calciatori Rivolta Omar e Greco Amerigo, nonché dall’allenatore Carbone Carmine, attestanti l’avvenuto pagamento dei rispettivi crediti. Tali dichiarazioni, sottoscritte e timbrate dalla Società deferita, risultano accompagnate da fotocopia dei documenti di identità dei tesserati e, per quel che può valere, dall’attestato di autenticazione delle firme, emesso dal Vicepresidente della Società deferita. Le dichiarazioni liberatorie recano tutte la data del 20.12.2006. Poiché il Presidente del Comitato Interregionale aveva concesso alla Società deferita il termine di trenta giorni decorrente del 28.11.2006 per adempiere le obbligazioni sotto comminatoria in difetto di deferimento, non può dubitarsi che tale termine è stato rispettato, vista la data del 20.12.2006 apposta in calce a ciascuna dichiarazione. L’ampia formula liberatoria contenuta in ogni dichiarazione di non aver null’altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa dalla Società deferita, induce questa Commissione a ritenere assolto l’obbligo facente capo alla Società, P.Q.M. Respinge i deferimenti.
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