COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Orazio Sorbello) (nota n. 1683.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Alessandro Russo) (nota n. 1684.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Orazio Sorbello) (nota n. 1683.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Alessandro Russo) (nota n. 1684.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letti i deferimenti del Presidente del Comitato Interregionale disposti in data 20.02.2007 nei confronti della Società S.S.D. Sapri Calcio S.p.A. e del sig. Vincenzo Campitelli, Presidente della Società, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.; Riuniti i deferimenti per evidente connessione. letta la memoria difensiva prodotta dalla Società, dalla quale è dato rilevare che la stessa non si è resa inadempiente alla decisione del Collegio Arbitrale, presso la L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 2 dell’11.11.2006, con la quale era stata condannata al pagamento della somma di € 7.580,00 in favore dell’allenatore Corbello Orazio, e, della somma di € 7.500,00 in favore dell’allenatore Russo Alessandro, in quanto la suddetta Società ha ottemperato nei termini previsti al pagamento delle somme, attraverso il loro procuratore e difensore in data 07.01.2007, ovvero nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Comitato Interregionale pervenuta il 09.12.2006, così come da quietanza liberatoria del 07.01.2007; accertato quindi che la Società S.S.D. Sapri ha corrisposto quanto dovuto ai due allenatori e non può, pertanto essere considerata inadempiente, P.Q.M. Respinge i deferimenti.
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