LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 30 gennaio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. MANTOVA – Soc. RIMINI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 30 gennaio 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. MANTOVA – Soc. RIMINI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 31 a3)
CGS circa la condotta tenuta al 23° del secondo tempo dal calciatore Milone Emiliano
(Soc. Rimini) nei confronti del calciatore Godeas Denis (Soc. Mantova);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
interpellato il Direttore di gara, che ha affermato di non aver visto l’episodio de quo, in
quanto la sua attenzione era rivolta in altra direzione;
osserva
le immagini televisive evidenziano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione
d’attacco del Mantova, mentre i calciatori n. 21 del Rimini e n. 32 del Mantova si
contendevano il possesso della palla, verso la linea di fondo e sul limite destro dell’area
di rigore, Godeas sopraggiungeva verso il centro dell’area; in quel frangente, Milone si
poneva sulla traiettoria dell’avversario volgendogli le spalle e, non appena giunto a
contatto, alzava il braccio destro e, con una rapida rotazione, colpiva con il gomito il
capo dell’avversario, che cadeva al suolo.
Tale gesto costituisce inequivocabilmente una condotta violenta ex art. 31, comma a3)
CGS, tale dovendosi considerare, secondo i principi costantemente adattati dagli organi
disciplinari, ogni atto, idoneo allo scopo, intenzionalmente diretto a ledere l’incolumità
di un avversario.
Sul piano oggettivo, infatti, è indubitabile che l’atto compiuto dal Milone fosse idoneo a
provocare danni fisici, in considerazione della forza impressa e della parte del corpo
verso cui era indirizzato.
Sul piano soggettivo, il gesto deve ritenersi sicuramente intenzionale, per la sua
estraneità ad una concreta finalità agonistica (i due calciatori non stavano direttamente
partecipando all’azione in svolgimento) e per l’innaturale ampiezza del movimento
impressa al braccio, portato all’altezza del volto dell’avversario.
Sussistono, pertanto, le condizioni per l’ammissibilità della prova televisiva e consegue
la sanzionabilità della condotta violenta addebitabile al Milone, nella misura che appare
equo quantificare nel minimo edittale di cui all’art. 14 comma 2bis lettera b) CGS.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Emiliano Milone (Soc. Rimini) la squalifica per tre
giornate effettive di gara.