LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 13 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ROMA:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 13 febbraio 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Soc. ROMA:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal referto arbitrale e dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che un
gruppo di sostenitori della Soc. Roma turbava il “minuto di raccoglimento” con una
inqualificabile bordata di fischi;
considerato, d’altra parte, che la stragrande maggioranza degli spettatori
nell’immediatezza ha chiaramente manifestato la propria dissociazione da tale
comportamento;
visto l’art. 10bis comma 1 lettera d) C.G.S.
P.Q.M.
dichiara l’esclusione della responsabilità della Società Roma.