LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226 DEL 13 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226 DEL 13 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. PIACENZA Il Giudice Sportivo, ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta, al 42° del secondo tempo, dal calciatore Hugo Campagnaro (Soc. Piacenza) nei confronti del calciatore Roberto De Zerbi (Soc. Napoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva Le immagini televisive evidenziano che, nelle circostanze in causa, a giuoco fermo per una rimessa laterale, i due calciatori, nella zona centrale del campo, si trovavano a contatto, controllandosi a vicenda, presumibilmente per acquisire una posizione favorevole nel momento in cui il giuoco fosse ripreso. In tale frangente, il calciatore Campagnaro, con breve rotazione del braccio, portò la mano destra all’altezza del torace dell’avversario che, all’impatto, cadde al suolo, ove rimase inginocchiato per un breve lasso di tempo e con atteggiamento sofferente, salvo riprendere poco dopo regolarmente la gara. Il gesto compiuto dal Campagnaro non fu sicuramente visto dall’Arbitro, la cui attenzione era rivolta verso il calciatore partenopeo che si apprestava a rimettere la palla in giuoco, ad una quindicina di metri di distanza, come documentato dalle immagini televisive. Ma tali immagini, che si esauriscono in una ripresa “panoramica” di pochi attimi, non consentono di esprimere una sicura valutazione circa la rilevanza disciplinare del gesto compiuto dal calciatore piacentino. Permane, invero, una ragionevole incertezza circa l’effettiva forza impressa al movimento del braccio e, soprattutto, circa la sussistenza di un intento lesivo, avulso da ogni esigenza agonistica, che connota l’atto di violenza rilevante ex art. 31 CGS, non potendosi escludere che il gesto costituisse un mezzo, sia pure poco ortodosso, per allontanare da sé l’avversario, con effetti almeno in parte “enfatizzati” dal destinatario. E tale incertezza probatoria impone di non adottare alcun provvedimento disciplinare a seguito della segnalazione di cui alla premessa.
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