LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239 DEL 26 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239 DEL 26 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo, ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 11.23 del 25 febbraio 2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 25° del primo tempo dal calciatore Antonino Bernardini (Soc. Atalanta) nei confronti del calciatore Andrea Caracciolo (Soc. Palermo); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva le immagini televisive evidenziano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione in attacco del Palermo, i due calciatori, al limite dell’area di rigore bergamasca, cercavano in velocità di impossessarsi del pallone proveniente dalla fascia laterale destra del campo, venendo a contatto. Il Caracciolo, tentando un non agevole controllo del pallone, perdeva l’equilibrio cadendo al suolo, mentre il sopraggiungente Bernardini, con un movimento scomposto, si appoggiava con entrambe le mani sull’avversario che stava rialzandosi, riuscendo in tal modo, con un repentino cambio di direzione, a raggiungere il pallone. L’azione proseguiva, mentre il Caracciolo rimaneva per qualche tempo al suolo con atteggiamento sofferente, per poi riprendere regolarmente il giuoco. Il gesto compiuto dal Bernardini, concretatosi nell’appoggiare, contestualmente e con una certa veemenza, la mano destra sulla schiena e la mano sinistra sul capo dell’avversario, può destare delle perplessità dal punto di vista regolamentare in quanto, di fatto, potrebbe aver ostacolato l’antagonista che stava rialzandosi per rincorrere il pallone, ma non può considerarsi un “atto violento”, non essendo ravvisabile in alcun modo quell’intenzionalità lesiva, avulsa da ogni finalità agonistica, che connota tale grave comportamento disciplinarmente rilevante. Ed alla stessa conclusione, evidentemente, era pervenuto anche l’Arbitro che, da favorevole posizione, come documentato dalle immagini televisive e specificatamente confermato a questo Giudice, aveva seguito l’evolversi dell’azione e “visto” l’episodio, il che, in sé, rende inammissibile il proposto mezzo di prova. P.Q.M. dichiara inammissibile ex art. 31 a3) CGS il proposto mezzo di prova televisiva.
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