LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 249 DELL’1 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. UDINESE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 249 DELL’1 marzo 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 10.16 dell’1 marzo
2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 15° del secondo tempo
dal calciatore Marco Motta (Soc. Udinese) nei confronti del calciatore Santiago Solari
(Soc. Internazionale);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, durante un’azione
d’attacco della squadra ospitante, mentre il calciatore Ibrahimovic si dirigeva, palla al
piede, verso l’area di rigore avversaria e Solari, dalla fascia laterale sinistra del campo,
convergeva a sua volta in velocità verso la zona centrale, il Motta si poneva sulla
direttrice di quest’ultimo al fine evidente di ostacolarne l’azione.
Allorché i due calciatori venivano a contatto, a pochi metri di distanza dal vertice
dell’area di rigore, il Motta, con una rapida rotazione, colpiva con il gomito destro il
volto del Solari, che si trovava in posizione lievemente arretrata, il quale cadeva al suolo,
rimanendovi per qualche tempo con atteggiamento sofferente.
Questo Giudice ritiene che il gesto del Motta, “non visto” dal Direttore di gara, la cui
attenzione era chiaramente rivolta all’azione di giuoco, sviluppantesi ad una quindicina
di metri di distanza, integri, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della
“condotta violenta”.
E’ evidente, infatti l’intenzionalità lesiva del gesto, deducibile dall’innaturale altezza a
cui il Motta aveva portato il gomito e, negli attimi antecedenti, dalla rotazione del capo in
direzione dell’avversario, quasi a “localizzare il bersaglio”.
Parimenti palese è la potenzialità lesiva del colpo inferto, per l’ampiezza del movimento
e per la zona del corpo attinta, nonché l’estraneità di tale condotta ad ogni concreta
esigenza agonistica in quanto l’azione si svolgeva in altra zona del campo.
Ne consegue l’ammissibilità della proposta prova televisiva ex art. 31 a3) CGS e la
sanzionabilità ex art. 14 comma 2bis lettera b) CGS della condotta violenta addebitabile
al Motta, nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore
Marco Motta (Soc. Udinese) la squalifica per tre giornate effettive di gara.