LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. BRESCIA – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. BRESCIA – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 00.51 dell’11 marzo 2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 19° del secondo tempo dal calciatore David Trezeguet (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Fabiano Santacroce (Soc. Brescia); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: Le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione d’attacco della squadra ospitata, esauritasi con un traversone dalla fascia laterale destra del campo respinto verso la zona centrale, il Trezeguet ed il Santacroce si trovavano a stretto contatto al centro di un’affollata area di rigore. Tra i due calciatori, in rapida successione, avvenne uno scambio di gesti non ortodossi (una trattenuta, un deciso divincolamento, delle spinte reciproche) fintantoché il Trezeguet, con una repentina rotazione del corpo, colpiva all’indietro con il gomito destro il volto del Santacroce, che cadeva al suolo, rimanendovi per qualche momento con atteggiamento sofferente. Questo Giudice ritiene che il comportamento del Trezeguet, “non visto” dal Direttore di gara, la cui attenzione era chiaramente rivolta all’azione di giuoco sviluppantesi in altra direzione (e tale circostanza è stata esplicitamente confermata), integri, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”. E’ evidente, infatti, l’intenzionalità del gesto, deducibile dall’innaturale altezza a cui il Trezeguet aveva portato il gomito e dall’assoluta mancanza di ogni concreta esigenza agonistica, in quanto l’azione proseguiva a distanza in altra zona del campo. Parimenti palese è la potenzialità lesiva del colpo inferto, per l’ampiezza e la rapidità del movimento del braccio e in relazione alla zona attinta. Ne consegue l’ammissibilità della proposta prova televisiva ex art. 31 a3) CGS e la sanzionabilità ex art. 14 comma 2bis lettera b) CGS della condotta violenta addebitabile al Trezeguet, nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore David Trezeguet (Soc. Juventus) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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