LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. TRIESTINA:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Soc. TRIESTINA:
Il Giudice Sportivo,
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 10 bis comma 1 CGS, dichiara non sanzionabile la
Soc. Triestina in relazione a cori , costituenti espressione di discriminazione razziale,
rivolti ripetutamente da suoi sostenitori ad un calciatore avversario, in considerazione
dell’atteggiamento dissociativo con il quale, puntualmente e sonoramente, la
maggioranza del pubblico presente stigmatizzava tali riprovevoli condotte.