LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. TRIESTINA:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. TRIESTINA: Il Giudice Sportivo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 10 bis comma 1 CGS, dichiara non sanzionabile la Soc. Triestina in relazione a cori , costituenti espressione di discriminazione razziale, rivolti ripetutamente da suoi sostenitori ad un calciatore avversario, in considerazione dell’atteggiamento dissociativo con il quale, puntualmente e sonoramente, la maggioranza del pubblico presente stigmatizzava tali riprovevoli condotte.
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