LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 27 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. Avellino – Soc. Catania

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 27 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. Avellino – Soc. Catania Esaminati gli atti ufficiali: rilevato che la Soc.Avellino ha impiegato il calciatore PRISCO Luigi che risultava squalificato con C.U. 164 del 19/12/2006; visto l’art.12 comma 5 del C.G.S.: delibera di infliggere: a) alla Soc. Avellino la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Catania con il punteggio di 0-3; b) alla Soc. Avellino l’ammenda di € 250,00; c) al calciatore PRISCO Luigi (Soc. Avellino) la sanzione dell’ammonizione (Quinta Sanzione); d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. D’ADAMO Pasquale (Soc. Avellino) l’ammonizione con diffida.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it