LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 27 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. Avellino – Soc. Catania
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 27 dicembre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PRIMAVERA TIM
Gara Soc. Avellino – Soc. Catania
Esaminati gli atti ufficiali:
rilevato che la Soc.Avellino ha impiegato il calciatore PRISCO Luigi che risultava
squalificato con C.U. 164 del 19/12/2006;
visto l’art.12 comma 5 del C.G.S.:
delibera
di infliggere:
a) alla Soc. Avellino la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di
gara vinta alla Soc. Catania con il punteggio di 0-3;
b) alla Soc. Avellino l’ammenda di € 250,00;
c) al calciatore PRISCO Luigi (Soc. Avellino) la sanzione dell’ammonizione (Quinta
Sanzione);
d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. D’ADAMO Pasquale (Soc. Avellino)
l’ammonizione con diffida.