LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo, letto il rapporto degli Ufficiali di gara, considerato che: - per tutta la durata dell’incontro suoi sostenitori lanciavano sputi all’indirizzo di un Assistente che ne era attinto in più parti del corpo; infrazione rilevata dal medesimo Ufficiale di gara; - nell’intero arco della gara suoi sostenitori rivolgevano ad un Assistente epiteti ingiuriosi ed espressioni intimidatorie; infrazioni rilevate dal medesimo Ufficiale di gara; per tutta la partita suoi sostenitori lanciavano sputi verso i calciatori ospiti che ne erano ripetutamente raggiunti; infrazioni rilevate anche da un Assistente; - al termine del primo tempo ed alla fine della gara suoi sostenitori indirizzavano locuzioni offensive ed espressioni gravemente intimidatorie ai calciatori della squadra ospitata; infrazioni rilevate anche da un Assistente; - nello stesso contesto temporale suoi sostenitori rivolgevano al Direttore di gara locuzioni ingiuriose ed espressioni di estrema gravità intimidatoria; - a fine gara un suo sostenitore superava le recinzioni e tentava – a ciò impedito dal pronto intervento delle Forze dell’ordine – di aggredire i calciatori ospiti; infrazione rilevata anche da un Assistente; - al termine dell’incontro suoi sostenitori rivolgevano all’Arbitro locuzioni ingiuriose ed espressioni gravemente intimidatorie; - per tutto il secondo tempo suoi sostenitori rivolgevano ai calciatori ospiti cori discriminanti; - già recidiva (CU n. 256 del 6 marzo 2007); delibera di infliggere alla Soc. REGGINA la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 1.000,00. Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua competenza.
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