LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TREVISO avverso l’inibizione a tutto il 31 gennaio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giovanni GARDINI; avverso la squalifica a tutto il 15 febbraio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Paolo DE TOFFOL (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TREVISO avverso l’inibizione a tutto il 31 gennaio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giovanni GARDINI; avverso la squalifica a tutto il 15 febbraio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Paolo DE TOFFOL (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Giovanni Gardini e Paolo De Toffol, dirigenti della Soc. Treviso, la sanzione al primo dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al 31 gennaio 2007 ed al secondo sino a tutto il 15 febbraio 2007, per avere il De Toffol, a fine gara, contestato platealmente l’operato degli ufficiali di gara, con espressioni irriguardose e per aver rivolto espressioni pesantemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro, con atteggiamento aggressivo ed intimidatorio, tirandogli con forza la maglia della divisa, ed al Gardini, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato degli ufficiali di gara, con espressioni pesantemente ingiuriose e per avere, a fine gara, negli spogliatoi, reiterato tale deplorevole comportamento, con atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, hanno proposto reclamo il Gardini, il De Toffol ed il Treviso, chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, relativamente alla posizione del Gardini, si rileva una “assoluta carenza di prova o incompletezza della stessa in ordine ai fatti contestati”, in quanto vi sarebbe contraddittorietà tra il referto redatto dall’arbitro ed il rapporto del quarto uomo e ciò sia relativamente alla descrizione dei fatti contestati, di cui non vi sarebbe traccia nel rapporto del quarto ufficiale, sia relativamente ai tempi di commissione di detti fatti, laddove l’arbitro colloca l’allontanamento del Gardini al 13° della ripresa, mentre il quarto ufficiale al 17° della ripresa. Inoltre, anche relativamente all’episodio avvenuto nello spogliatoio, non vi sarebbe coincidenza tra il contenuto del referto arbitrale e la relazione redatta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Relativamente alla posizione del De Toffol, si riconosce che questi ha tenuto un comportamento censurabile, ma la sanzione irrogata sarebbe eccessiva, laddove il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del contesto in cui è maturata la condotta (due giocatori del Treviso espulsi nell’arco temporale di tre minuti), nonché della circostanza che comunque il De Toffol non ha posto in concreto atti violenti, trattandosi di espressioni frutto di uno “sfogo” dettato dalla situazione”. All’udienza odierna sono comparsi Gardini ed il difensore dei reclamanti, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, evidenziando l’assenza per entrambi di precedenti specifici e riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentite le parti, rileva che il gravame non è fondato. Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che tra gli atti ufficiali richiamati dalla difesa non sussiste un ordine gerarchico, essendo fonte di prova privilegiata di eguale grado. Nel caso di specie, sussisterebbe contraddittorietà laddove gli stessi fatti fossero stati descritti in maniera differente. A ben vedere, il referto dell’arbitro, il rapporto del quarto ufficiale e la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini si integrano tra loro, essendo in essi stati riportati tutti i fatti contestati, avendo in un caso destinatari differenti ed essendo, in un altro caso, riferiti a fasi distinte. Né a tale proposito può essere invocata la contraddittorietà per la circostanza che l’allontanamento del Gardini sia stato refertato in maniera differente tra arbitro e quarto ufficiale con uno scarto di qualche minuto. A ben vedere, la condotta sia del Gardini sia del De Toffol, così come descritta dal Giudice Sportivo, è censurabile, non sussistendo dubbio circa il tono minaccioso ed il contenuto offensivo della condotta posta in essere. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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