LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 18 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano, calciatore della Soc. Chievo Verona avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 18 gennaio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano, calciatore della Soc. Chievo
Verona avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore De
Oliveira Siqueira Luciano, tesserato per la Soc. Chievo Verona, la sanzione della squalifica
per tre giornate effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine
della gara Chievo Verona-Catania, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la
riduzione della sanzione e, in via subordinata, la sua trasformazione nella sanzione
dell’ammenda.
A sostegno del gravame, il reclamante ha presentato una memoria difensiva nella quale
rileva come la sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata.
Il proprio comportamento sarebbe stato infatti provocato dalla condotta di un tesserato della
squadra avversaria (pesantemente offensivo ed ingiurioso) e comunque causato dalla
agitazione e dallo stato emotivo del dopo partita.
In via generale, andrebbe poi considerata la mancanza di precedenti specifici in capo al
reclamante.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non
merita accoglimento.
Dagli atti ufficiali – relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fonte privilegiata di
prova - risulta pacificamente che al termine della gara, in prossimità dello spogliatoio, il
tesserato De Oliveira reagiva alle provocazioni verbali ed ai gesti minacciosi rivolti alla sua
persona dal calciatore avversario Sottil, colpendo quest’ultimo con un calcio alla gamba
destra. Risulta altresì che solo il provvidenziale intervento di altri calciatori e di un
dirigente, nonché del collaboratore dell’Ufficio Indagini - alla cui presenza si sono svolti i
fatti - impediva che la vicenda degenerasse ulteriormente.
Sicché la condotta violenta posta in essere dal De Oliveira, integra senza alcun dubbio gli
estremi della violazione disciplinare di cui all’art. 14 comma 2bis lett. b), come
correttamente ritenuto nel provvedimento del Giudice, che pertanto deve essere confermato.
Nessuna rilevanza può dunque assumere l’invocata circostanza attenuante della
provocazione, già considerata dal Giudice Sportivo che, evidentemente, ha contenuto nel
minimo edittale la sanzione.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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