LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 25 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda di € 10.000,00 (gara Milan-Torino del 10/12/06 – C.U. 149 del 12/12/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 25 gennaio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda di € 10.000,00 (gara Milan-Torino del
10/12/06 – C.U. 149 del 12/12/06).
Il procedimento
La Soc. Milan ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice
Sportivo ha inflitto la sanzione della ammenda di € 10.000,00 per avere i suoi sostenitori,
nel corso della gara Milan-Torino del 10/10/2006, acceso nel proprio settore e lanciato sul
terreno di giuoco numerosi fumogeni, cagionando - all'8° minuto del primo tempo e al 10°
del secondo tempo - l’interruzione della gara, rispettivamente, per un minuto e per trenta
secondi.
A sostegno del gravame, la reclamante deduce che l’accensione e il lancio dei fumogeni nel
corso della gara sarebbe attribuibile a un gruppo di tifosi, denominato Guerrieri Ultras, “in
dissidio con quelli storici della curva del Milan” e già segnalato all’Autorità di pubblica
sicurezza, con invito all’intensificazione dei controlli e delle iniziative di prevenzione di
competenza. Ciò si evincerebbe anche dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini
che avrebbe dato atto della provenienza, dal settore indicato, dei lanci in contestazione.
Rileva, altresì, la reclamante che la collaborazione della Società con le Forze dell’Ordine,
precedente e successiva alla gara, avrebbe consentito l’identificazione di uno dei
responsabili dei fatti oggetto del provvedimento impugnato, mentre sarebbero in corso
accertamenti volti all’individuazione degli ulteriori responsabili. Ad avviso della
reclamante, inoltre, l’assenza di correlazione tra i lanci di fumogeni e l’andamento della
gara proverebbe la natura “dimostrativa” della condotta di tali sostenitori, volta a
pregiudicare la Società.
In conclusione, ritenendo sussistente la scriminante di cui all’art. 11, comma 6 C.G.S., la
reclamante chiede la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza, previa
audizione avanti la Commissione del sua rappresentante e previa integrazione istruttoria
specificamente indicata nel reclamo.
Alla riunione odierna, la difesa della reclamante ha ulteriormente illustrato i motivi di
gravame, insistendo per il relativo accoglimento.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la difesa, rileva che il
gravame proposto meriti parziale accoglimento.
Giova preliminarmente rilevare che la reclamante non contesta la ricostruzione dei fatti
contenuta negli atti ufficiali e in particolare nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio
Indagini, da cui risulta che -nel corso della gara- nel settore dello stadio occupato dai
sostenitori del Milan sono stati accesi dei bengala e che dal medesimo settore alcuni bengala
(in totale cinque) sono stati lanciati sul terreno di giuoco. La reclamante non contesta,
inoltre, che in conseguenza di tali lanci, il direttore di gara sia stato costretto a sospendere il
giuoco all’8° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo.
Tali condotte dei sostenitori della Società devono, pertanto, ritenersi pacifiche.
Si è trattato di comportamenti gravi e potenzialmente pericolosi ex se, che pur non
cagionando danni a cose o persone, hanno comunque determinato pericolo per l’incolumità
pubblica e influito sul regolare svolgimento della gara, sospesa per ben due volte.
Ai fini della valutazione della condotta ascritta alla reclamante, deve peraltro darsi atto che
il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha evidenziato l’immediata attivazione della Società, a
seguito degli eventi oggetto della sanzione, attraverso un annuncio a mezzo altoparlante,
“teso a scoraggiare il ripetersi di tali episodi”, nonchè l’effettiva provenienza dei bengala
in contestazione dal settore “nel quale era presente lo striscione GUERRIERI”. Lo stesso
Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha, inoltre, evidenziato che tale gruppo di sostenitori era
“già noto alle forze di polizia come gruppo emergente in dissidio con quelli storici della
curva del Milan (come confermato dal dott. Valentino della Questura)” (di qui la superfluità
dell’integrazione istruttoria richiesta.
Rileva la Commissione che gli elementi evidenziati nei motivi di gravame, certamente
apprezzabili, non siano idonei a fondare la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di
prima istanza.
L’art. 11, comma 6, C.G.S. prevede invero la possibilità che l’Organo di giustizia sportiva
valuti “l’effettiva collaborazione prestata dalla società nell’identificazione dei responsabili
di fatti violenti” e/o “la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell’ordine
competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti” ai fini della non
applicazione ovvero dell’attenuazione delle sanzioni previste. La diversità delle
conseguenze che la norma fa discendere dalla sussistenza delle medesime circostanze di
fatto, ad avviso della Commissione, non può che dipendere dal “grado” di “effettività” della
collaborazione prestata e/o dal grado di “concretezza” della cooperazione.
Nel caso di specie, non possono condividersi i rilievi della difesa che ritiene pienamente
provata la sussistenza di entrambe le circostanze appena ricordate.
In primo luogo, stante il tenore della missiva del 15/12/2006 versata in atti, non vi è prova
della effettività della collaborazione della reclamante finalizzata all’identificazione dei
responsabili, ma solo dell’intervenuta identificazione di uno di essi da parte delle Forze
dell’Ordine, nonchè degli ulteriori accertamenti in corso.
In secondo luogo, la segnalazione al competente Ufficio della Questura del gruppo di
sostenitori “in dissidio” costituisce certamente una condotta positivamente apprezzabile, ma
ad avviso della Commissione è sprovvista di quel grado di concretezza che l’intero sistema
normativo sembra esigere dalla Società ai fini dell’esonero da responsabilità. Si tratta, del
resto, di sostenitori per cui la Società reclamante aveva previsto un rafforzamento anche del
proprio servizio d’ordine interno allo stadio. Circostanza, quest’ultima certamente idonea a
consentire un diverso apprezzamento dei fatti, ma rimasta sfornita di prova nel presente
giudizio, così come sfornita di prova è l’ulteriore deduzione circa la natura “dimostrativa”
delle condotte tenute da tali tifosi.
Conseguentemente, la condotta collaborativa della Società nell’identificazione, già nel corso
della partita, del gruppo responsabile dei lanci di fumogeni e l’attivazione della stessa
attraverso la preventiva segnalazione all’Autorità di pubblica sicurezza non assumono, ad
avviso della Commissione, efficacia scriminante, ma meramente attenuante della sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo che non pare averne tenuto conto. Equa risulta, in conclusione,
la sanzione indicata in dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ridetermina
la sanzione in € 5.000,00 di ammenda e dispone la restituzione della tassa.
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