LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 25 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda di € 10.000,00 (gara Milan-Torino del 10/12/06 – C.U. 149 del 12/12/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 25 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda di € 10.000,00 (gara Milan-Torino del 10/12/06 – C.U. 149 del 12/12/06). Il procedimento La Soc. Milan ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della ammenda di € 10.000,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara Milan-Torino del 10/10/2006, acceso nel proprio settore e lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni, cagionando - all'8° minuto del primo tempo e al 10° del secondo tempo - l’interruzione della gara, rispettivamente, per un minuto e per trenta secondi. A sostegno del gravame, la reclamante deduce che l’accensione e il lancio dei fumogeni nel corso della gara sarebbe attribuibile a un gruppo di tifosi, denominato Guerrieri Ultras, “in dissidio con quelli storici della curva del Milan” e già segnalato all’Autorità di pubblica sicurezza, con invito all’intensificazione dei controlli e delle iniziative di prevenzione di competenza. Ciò si evincerebbe anche dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che avrebbe dato atto della provenienza, dal settore indicato, dei lanci in contestazione. Rileva, altresì, la reclamante che la collaborazione della Società con le Forze dell’Ordine, precedente e successiva alla gara, avrebbe consentito l’identificazione di uno dei responsabili dei fatti oggetto del provvedimento impugnato, mentre sarebbero in corso accertamenti volti all’individuazione degli ulteriori responsabili. Ad avviso della reclamante, inoltre, l’assenza di correlazione tra i lanci di fumogeni e l’andamento della gara proverebbe la natura “dimostrativa” della condotta di tali sostenitori, volta a pregiudicare la Società. In conclusione, ritenendo sussistente la scriminante di cui all’art. 11, comma 6 C.G.S., la reclamante chiede la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza, previa audizione avanti la Commissione del sua rappresentante e previa integrazione istruttoria specificamente indicata nel reclamo. Alla riunione odierna, la difesa della reclamante ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame, insistendo per il relativo accoglimento. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la difesa, rileva che il gravame proposto meriti parziale accoglimento. Giova preliminarmente rilevare che la reclamante non contesta la ricostruzione dei fatti contenuta negli atti ufficiali e in particolare nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, da cui risulta che -nel corso della gara- nel settore dello stadio occupato dai sostenitori del Milan sono stati accesi dei bengala e che dal medesimo settore alcuni bengala (in totale cinque) sono stati lanciati sul terreno di giuoco. La reclamante non contesta, inoltre, che in conseguenza di tali lanci, il direttore di gara sia stato costretto a sospendere il giuoco all’8° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo. Tali condotte dei sostenitori della Società devono, pertanto, ritenersi pacifiche. Si è trattato di comportamenti gravi e potenzialmente pericolosi ex se, che pur non cagionando danni a cose o persone, hanno comunque determinato pericolo per l’incolumità pubblica e influito sul regolare svolgimento della gara, sospesa per ben due volte. Ai fini della valutazione della condotta ascritta alla reclamante, deve peraltro darsi atto che il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha evidenziato l’immediata attivazione della Società, a seguito degli eventi oggetto della sanzione, attraverso un annuncio a mezzo altoparlante, “teso a scoraggiare il ripetersi di tali episodi”, nonchè l’effettiva provenienza dei bengala in contestazione dal settore “nel quale era presente lo striscione GUERRIERI”. Lo stesso Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha, inoltre, evidenziato che tale gruppo di sostenitori era “già noto alle forze di polizia come gruppo emergente in dissidio con quelli storici della curva del Milan (come confermato dal dott. Valentino della Questura)” (di qui la superfluità dell’integrazione istruttoria richiesta. Rileva la Commissione che gli elementi evidenziati nei motivi di gravame, certamente apprezzabili, non siano idonei a fondare la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza. L’art. 11, comma 6, C.G.S. prevede invero la possibilità che l’Organo di giustizia sportiva valuti “l’effettiva collaborazione prestata dalla società nell’identificazione dei responsabili di fatti violenti” e/o “la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell’ordine competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti” ai fini della non applicazione ovvero dell’attenuazione delle sanzioni previste. La diversità delle conseguenze che la norma fa discendere dalla sussistenza delle medesime circostanze di fatto, ad avviso della Commissione, non può che dipendere dal “grado” di “effettività” della collaborazione prestata e/o dal grado di “concretezza” della cooperazione. Nel caso di specie, non possono condividersi i rilievi della difesa che ritiene pienamente provata la sussistenza di entrambe le circostanze appena ricordate. In primo luogo, stante il tenore della missiva del 15/12/2006 versata in atti, non vi è prova della effettività della collaborazione della reclamante finalizzata all’identificazione dei responsabili, ma solo dell’intervenuta identificazione di uno di essi da parte delle Forze dell’Ordine, nonchè degli ulteriori accertamenti in corso. In secondo luogo, la segnalazione al competente Ufficio della Questura del gruppo di sostenitori “in dissidio” costituisce certamente una condotta positivamente apprezzabile, ma ad avviso della Commissione è sprovvista di quel grado di concretezza che l’intero sistema normativo sembra esigere dalla Società ai fini dell’esonero da responsabilità. Si tratta, del resto, di sostenitori per cui la Società reclamante aveva previsto un rafforzamento anche del proprio servizio d’ordine interno allo stadio. Circostanza, quest’ultima certamente idonea a consentire un diverso apprezzamento dei fatti, ma rimasta sfornita di prova nel presente giudizio, così come sfornita di prova è l’ulteriore deduzione circa la natura “dimostrativa” delle condotte tenute da tali tifosi. Conseguentemente, la condotta collaborativa della Società nell’identificazione, già nel corso della partita, del gruppo responsabile dei lanci di fumogeni e l’attivazione della stessa attraverso la preventiva segnalazione all’Autorità di pubblica sicurezza non assumono, ad avviso della Commissione, efficacia scriminante, ma meramente attenuante della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che non pare averne tenuto conto. Equa risulta, in conclusione, la sanzione indicata in dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ridetermina la sanzione in € 5.000,00 di ammenda e dispone la restituzione della tassa.
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