LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 25 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gionatha SPINESI (gara Catania-Cagliari del 21/1/07 – C.U. 197 del 23/1/07). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 25 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gionatha SPINESI (gara Catania-Cagliari del 21/1/07 – C.U. 197 del 23/1/07). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.500,00 al calciatore Gionatha Spinesi, tesserato per la Soc. Catania, per il comportamento tenuto nel corso della gara Catania-Cagliari del 21/1/07 - ed in particolare per “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (quarta sanzione); per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all’arbitro una frase pesantemente ingiuriosa” - ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, la reclamante afferma che la frase riportata non sarebbe stata riferita al direttore di gara, ma sarebbe stata estrapolata da un diverbio più lungo e di diversa natura che il calciatore aveva in corso con un avversario e che l’espressione riportata a referto (“vi devono picchiare tutti”) riguarderebbe rapporti tra tifosi e giocatori della società Cagliari. A conferma di ciò produce dichiarazione scritta del calciatore Paolo Bianco, tesserato della Soc. Cagliari. La reclamante quindi, richiede la riduzione della squalifica alla sola giornata irrogata per la quarta ammonizione. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentita la parte ed il direttore di gara, rileva che il gravame non è fondato. In primo luogo, risulta opportuno ricordare che l’art. 14 comma 8 C.G.S. prevede l’applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara per quarta ammonizione, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo i fatti che hanno indotto l’arbitro al provvedimento di ammonizione stesso (salvo il caso di errore di persona o di non commissione del fatto, previsti dall’art. 31 lett. a, punto a2 e a3 C.G.S.). L’attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul solo comportamento dello Spinesi, posto in essere nella circostanza di cui al referto arbitrale. A tale proposito, si ritiene irrilevante la dichiarazione testimoniale prodotta dalla reclamante, mentre dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova – nonché dal supplemento di referto arbitrale acquisito da questa Commissione, risulta che il calciatore Spinesi ha effettivamente pronunciato una frase dal contenuto irriguardoso, chiaramente inopportuno e minaccioso, percepita dall’arbitro come rivolta a se medesimo o comunque riferibile agli ufficiali di gara e/o alla classe arbitrale. La dinamica dell’episodio ed il tenore inequivoco della frase pronunciata (“…vi devono picchiare tutti..) – così come refertati - non lasciano alcun dubbio circa l’illiceità del comportamento posto in essere. Condotta rispetto alla quale il Codice di Giustizia Sportiva prevede, ex art. 14 comma 2bis, lett. a), l’applicazione della sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara. Si tratta quindi di un comportamento che è stato correttamente qualificato e valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con il minimo edittale previsto da tale norma e, quindi, con la squalifica per una giornata effettiva di gara (automaticamente comminata a seguito di quarta ammonizione) alla quale si aggiunge la squalifica per due giornate (per le frasi ingiuriose rivolte agli ufficiali di gara). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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