LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso l’inibizione a tutto il 5 marzo 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente LO MONACO Pietro (gara Catania-Palermo del 2/2/07 – C.U. 216 del 5/2/07). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANIA avverso l’inibizione a tutto il 5 marzo 2007 inflitta dal
Giudice Sportivo al dirigente LO MONACO Pietro (gara Catania-Palermo del 2/2/07 –
C.U. 216 del 5/2/07). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Pietro Lo Monaco,
dirigente tesserato per la Soc. Catania, la sanzione della inibizione a tutto il 5 marzo 2007
per il comportamento tenuto in occasione della gara Catania-Palermo del 2/2/07, ha
proposto reclamo con procedura di urgenza la Soc. Catania, chiedendo l’annullamento e, in
subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del Lo Monaco sono
state rilasciate in un momento di forte tensione e, in secondo luogo, che si sarebbe trattato di
un amaro sfogo, senza alcuna contenuto irriguardoso.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il Lo Monaco, al termine della gara, negli spogliatoi, ha rivolto
all'arbitro ed agli assistenti, criticando la loro conduzione, una frase provocatoriamente
irriguardosa.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo che, tenuto conto
del contenuto delle dichiarazioni, di chiaro significato allusivo e subdolo, e pur
considerando la particolare situazione, ha quantificato la sanzione in misura equa.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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