LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso l’inibizione a tutto il 5 marzo 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente LO MONACO Pietro (gara Catania-Palermo del 2/2/07 – C.U. 216 del 5/2/07). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso l’inibizione a tutto il 5 marzo 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente LO MONACO Pietro (gara Catania-Palermo del 2/2/07 – C.U. 216 del 5/2/07). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Pietro Lo Monaco, dirigente tesserato per la Soc. Catania, la sanzione della inibizione a tutto il 5 marzo 2007 per il comportamento tenuto in occasione della gara Catania-Palermo del 2/2/07, ha proposto reclamo con procedura di urgenza la Soc. Catania, chiedendo l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del Lo Monaco sono state rilasciate in un momento di forte tensione e, in secondo luogo, che si sarebbe trattato di un amaro sfogo, senza alcuna contenuto irriguardoso. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Lo Monaco, al termine della gara, negli spogliatoi, ha rivolto all'arbitro ed agli assistenti, criticando la loro conduzione, una frase provocatoriamente irriguardosa. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo che, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni, di chiaro significato allusivo e subdolo, e pur considerando la particolare situazione, ha quantificato la sanzione in misura equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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