LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cagliari del 21/1/07 – C.U. 197 del 23/1/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cagliari del 21/1/07 – C.U. 197 del 23/1/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Catania la sanzione della ammenda di € 25.000,00, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Catania-Cagliari del 21/1/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si osserva che, quanto al lancio di bengala e petardi e a quello di oggetti vari, la sanzione sarebbe sproporzionata; quanto ai cori, sarebbe una prassi seppur deprecabile; quanto al lancio di una bottiglietta contro l’arbitro, il rapporto sarebbe contraddittorio e poco preciso; quanto alle presenze di estranei nel recinto di giuoco, si sarebbe trattato di appartenenti alle Forze dell’ordine. I motivi della decisione La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, i sostenitori catanesi, nel corso della gara, hanno acceso due fumogeni e numerosi bengala e fatto esplodere numerosi petardi; in altra occasione specifica, hanno fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi e lanciato due bengala nel settore avversario; hanno reiteratamente intonato cori ingiuriosi nei confronti del direttore di gara; al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, hanno lanciato alcune bottigliette in plastica in direzione dell'arbitro, una delle quali lo colpiva al capo, senza conseguenze lesive; al termine della gara, hanno lanciato fumogeni, monete e bottiglie di plastica in direzione dei calciatori avversari, che si erano attardati sul terreno di giuoco per festeggiare con i propri sostenitori il risultato conseguito, senza conseguenze lesive. Sempre dagli atti ufficiali, inoltre, risulta che, nel corso della gara, è stata consentita la presenza nel recinto di giuoco di numerose persone non autorizzate. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, anche tenendo conto della loro potenzialità offensiva, in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione dei fatti. Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo risulta immune da censure, essendosi fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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