LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco ROSSI (gara Vicenza-Crotone del 27/1/07 – C.U. 207 del 30/1/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco ROSSI (gara Vicenza-Crotone del 27/1/07 – C.U. 207 del 30/1/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Francesco Rossi, calciatore tesserato per la Soc. Crotone, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Vicenza-Crotone del 27/1/07, ha proposto reclamo la Soc. Crotone, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame si rileva che il comportamento del calciatore Rossi non sarebbe stato violento, in quanto si sarebbe trattato di un gesto istintivo rivolto al recupero del pallone. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dal rapporto del direttore di gara risulta che il calciatore è stato espulso per avere colpito a giuoco fermo un avversario con un calcio ad una gamba. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che sono fonte di prova privilegiata. Ne deriva che la sanzione risulta appare equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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