LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236 DEL 22 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a porte chiuse fino al 30 giugno 2007 e ammenda € 50.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Palermo del 2/02/07 – C.U. 227 del 14/02/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 236 DEL 22 febbraio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a
porte chiuse fino al 30 giugno 2007 e ammenda € 50.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Catania-Palermo del 2/02/07 – C.U. 227 del 14/02/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Catania la
squalifica del campo con obbligo a porte chiuse fino al 30 giugno 2007 e l’ammenda di €
50.000,00, per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Catania-
Palermo del 2/02/07, ha proposto reclamo la stessa Società, provvedendo al deposito, nei
termini previsti, di una memoria difensiva con la quale si chiede in via principale la riforma
del gravato provvedimento con la riduzione della squalifica del campo e la revoca della pena
accessoria dell’obbligo di disputare le gare a porte chiuse e dell’ammenda; in subordine,
l’applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento. La reclamante chiede
inoltre di essere sentita, “anche attraverso l’assistenza di proprio designando
rappresentante di fiducia”.
A sostegno del gravame la Società deduce di aver posto in atto, in ossequio al disposto di
cui all’art. 62 delle N.O.I.F., “ogni condotta ed ogni misura preventiva a tutela dell’ordine
pubblico in occasione della gara Catania-Palermo del 2/02/07”, dal momento che avrebbe
sia partecipato alle riunioni prepartita con le Forze dell’Ordine e con i componenti del
G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza), sia fatto fronte ad ogni evenienza “verificatasi
in coincidenza con l’evento, fin dai giorni e dalle ore precedenti la gara”. Anche dopo
l’accaduto la condotta della Società Catania sarebbe scevra da censure, dal momento che si
costituirà “parte lesa nel processo contro i responsabili” di tali condotte; avrebbe
prontamente stigmatizzato sulla stampa locale e su quella nazionale il comportamento del
gruppo di tifosi che hanno causato i fatti in questione, prendendone le distanze (anche
attraverso una propria lettera aperta rivolta alla forze sane della città); ha rafforzato la
campagna di sensibilizzazione nelle scuole della città e della provincia tesa a valorizzare il
“tifo di qualità” negli stadi; partecipa in forma ufficiale a tutte le manifestazioni pubbliche,
alle marce e alle sfilate per le vie cittadine per promuovere il valore dello sport e
condannare gli episodi di violenza. Inoltre, la società ricorrente pone l’accento su alcune
circostanze delle quali chiede tenersi conto nel giudizio disciplinare, ossia: 1) gli incidenti
de quibus non avrebbero interferito sul regolare svolgimento della gara (come accertato
dallo stesso Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato); 2) gli episodi sarebbero il
frutto di uno contrasto in atto fra una certa frangia di tifoseria organizzata e le Forze
dell’Ordine, senza possibilità di intervento o controllo da parte della Soc. Catania; 3) non si
ravvisa in tali condotte alcuna contestazione verso l’operato gestionale e sportivo della Soc.
Catania; 4) la società avrebbe sempre rispettato le norme in materia di sicurezza, ponendo in
essere la comunicazione sonora e cartacea, esponendo il regolamento dell’uso dello stadio,
facendo pubblicare articoli sul giornalino distribuito allo stadio, diffondendo messaggi
vocali allo stadio; 5) la società avrebbe prestato quella “effettiva collaborazione” di cui
all’art. 11 comma 6 C.G.S. (in particolare, il potenziamento a proprie spese dell’impianto di
videosorveglianza grazie al quale, in concreto, sarebbe stato successivamente possibile, per
le Forze dell’Ordine, individuare i responsabili dei fatti di violenza).
Lamenta, infine, la reclamante, la sproporzione e l’eccessività della sanzione inflitta (sul
piano patrimoniale e anche sportivo), che non avrebbe tenuto conto delle legittime
“esigenze” di oltre 15.000 incolpevoli abbonati – e della stessa città di Catania - che senza
alcuna responsabilità, si vedrebbero privati della possibilità di assistere alle gare della
propria squadra per la restante parte del campionato in corso.
La reclamante richiama infine la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei
confronti di altre società per l’accertata dissociazione della maggioranza dei tifosi dalle
condotte dei rispettivi ultrà; dissociazione di cui non si è invece tenuto conto nel
provvedimento impugnato, con evidente diversità del metro di giudizio applicato dal
Giudice Sportivo.
La società reclamante chiede poi che venga dichiarato inammissibile – in quanto tardivo ex
art. 31 comma b1) C.G.S. - il rapporto inviato dai collaboratori dell’Ufficio Indagine.
Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Soc. Catania ed il difensore, i
quali, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne
hanno chiesto l’accoglimento, con conseguente riduzione delle sanzioni comminate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udito il rappresentante della
Società ed il difensore, osserva.
Quanto alla ricostruzione della vicenda, questa Commissione non può che richiamare
integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo fondato essenzialmente sulle
risultanze delle relazioni dell’Ufficio Indagini e della nota informativa trasmessa allo stesso
Ufficio Indagini dal Procuratore della Repubblica di Catania ex art. 2 comma 3 della legge
401/1989 da cui risulta (anche a prescindere dalla dedotta inutilizzabilità degli atti di cui si
sostiene la tardività) che alcuni sostenitori del Catania, prima, durante e dopo la gara
ponevano in essere una serie di comportamenti delinquenziali e violenti, ben sintetizzati dal
Giudice di prime cure nel proprio provvedimento. Comportamenti violenti sulla cui gravità
non vale nemmeno la pena soffermarsi, integrando gli estremi della condotta prevista e
punita dall’art. 11, commi 1 e 3 e art. 9 comma 1 C.G.S.
Ulteriore dato obiettivo ed incontrovertibile è rappresentato dalla circostanza che le
condotte sanzionate sono da imputare ai sostenitori del Catania che, come è notorio,
occupano la curva nord dello Stadio. Tale circostanza comporta l’ascrivibilità dei gesti
sanzionati alla Società reclamante, in applicazione dei principi della responsabilità oggettiva
che governano il sistema sempre più istituzionalmente orientato (e preposto) a prevenire
(oltre che a reprimere) fatti violenti commessi in occasione di gare sportive.
Nessun pregio riveste infine, ad avviso della Commissione, l’argomentazione addotta dalla
reclamante circa l’ininfluenza dei fatti sull’esito dell’incontro e l’asserita disparità nel metro
di giudizio da parte del Giudice Sportivo rispetto all’applicazione della circostanza
attenuante della “dissociazione”.
Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione e alle invocate circostanze attenuanti,
è appena il caso di rilevare che l’apprezzamento della collaborazione e cooperazione
prestata dalla società ai fini dell’identificazione dei responsabili dei fatti violenti (attraverso
la predisposizione di misure di videosorveglianza) conduce a determinare una misura della
sanzione comunque pari a quella adottata dal Giudice Sportivo (inferiore peraltro ai
massimi edittali di cui all’art. 13, comma 1 lett. e) C.G.S.).
Diversa valenza avrebbe assunto l’adozione di efficaci e rigorose misure di prevenzione
“atte a prevenire i fatti violenti”. Non vi è, in vero, traccia in atti di alcun elemento di
attivazione idoneo a prevenire ed evitare la situazione di pericolo concreto, di cui vi era
chiara consapevolezza da parte della reclamante. Ben avrebbe potuto infatti la Società
Catania manifestare e far valere nelle sedi opportune (alle quali pure ha partecipato) la
propria contrarietà a disputare una gara che, per circostanze di tempo e di luogo, si palesava
altamente pericolosa. Di talché, la Società Catania ha accettato il rischio di rispondere delle
condotte dei propri tifosi a titolo di responsabilità oggettiva.
Occorre rilevare da ultimo che nella determinazione della sanzione comminata, il Giudice di
prime cure ha tenuto conto in modo congruo non solo della particolare gravità dei fatti, ma
anche della recidiva specifica, stante la diffida e la squalifica già comminata alla Società
Catania per il comportamento violento tenuto dai suoi sostenitori rispettivamente durante la
gara Palermo-Catania e la gara Catania-Messina, disputatesi entrambe durante il campionato
in corso.
E’ pur vero tuttavia che, su specifica richiesta di questa Commissione, il rappresentante
della Società Catania ed il suo difensore hanno assunto formalmente l’impegno in questa
sede (come da verbale in atti) di versare in favore della vedova della vittima degli scontri
del 2 febbraio (Ispettore Capo Filippo Raciti) una somma corrispondente alla misura della
eventuale riduzione della sanzione pecuniaria. In ragione di tale assunzione di obbligo
simbolicamente “riparatorio”, questa Commissione ritiene di ridurre la sanzione
dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo, valorizzando tale impegnativo
comportamento.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando
la squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, con l’obbligo di disputare le gare a porte
chiuse, e riducendo la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 all’ammenda di € 20.000,00;
dispone la restituzione della tassa.
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