LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236 DEL 22 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a porte chiuse fino al 30 giugno 2007 e ammenda € 50.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Palermo del 2/02/07 – C.U. 227 del 14/02/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236 DEL 22 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a porte chiuse fino al 30 giugno 2007 e ammenda € 50.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Palermo del 2/02/07 – C.U. 227 del 14/02/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Catania la squalifica del campo con obbligo a porte chiuse fino al 30 giugno 2007 e l’ammenda di € 50.000,00, per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Catania- Palermo del 2/02/07, ha proposto reclamo la stessa Società, provvedendo al deposito, nei termini previsti, di una memoria difensiva con la quale si chiede in via principale la riforma del gravato provvedimento con la riduzione della squalifica del campo e la revoca della pena accessoria dell’obbligo di disputare le gare a porte chiuse e dell’ammenda; in subordine, l’applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento. La reclamante chiede inoltre di essere sentita, “anche attraverso l’assistenza di proprio designando rappresentante di fiducia”. A sostegno del gravame la Società deduce di aver posto in atto, in ossequio al disposto di cui all’art. 62 delle N.O.I.F., “ogni condotta ed ogni misura preventiva a tutela dell’ordine pubblico in occasione della gara Catania-Palermo del 2/02/07”, dal momento che avrebbe sia partecipato alle riunioni prepartita con le Forze dell’Ordine e con i componenti del G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza), sia fatto fronte ad ogni evenienza “verificatasi in coincidenza con l’evento, fin dai giorni e dalle ore precedenti la gara”. Anche dopo l’accaduto la condotta della Società Catania sarebbe scevra da censure, dal momento che si costituirà “parte lesa nel processo contro i responsabili” di tali condotte; avrebbe prontamente stigmatizzato sulla stampa locale e su quella nazionale il comportamento del gruppo di tifosi che hanno causato i fatti in questione, prendendone le distanze (anche attraverso una propria lettera aperta rivolta alla forze sane della città); ha rafforzato la campagna di sensibilizzazione nelle scuole della città e della provincia tesa a valorizzare il “tifo di qualità” negli stadi; partecipa in forma ufficiale a tutte le manifestazioni pubbliche, alle marce e alle sfilate per le vie cittadine per promuovere il valore dello sport e condannare gli episodi di violenza. Inoltre, la società ricorrente pone l’accento su alcune circostanze delle quali chiede tenersi conto nel giudizio disciplinare, ossia: 1) gli incidenti de quibus non avrebbero interferito sul regolare svolgimento della gara (come accertato dallo stesso Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato); 2) gli episodi sarebbero il frutto di uno contrasto in atto fra una certa frangia di tifoseria organizzata e le Forze dell’Ordine, senza possibilità di intervento o controllo da parte della Soc. Catania; 3) non si ravvisa in tali condotte alcuna contestazione verso l’operato gestionale e sportivo della Soc. Catania; 4) la società avrebbe sempre rispettato le norme in materia di sicurezza, ponendo in essere la comunicazione sonora e cartacea, esponendo il regolamento dell’uso dello stadio, facendo pubblicare articoli sul giornalino distribuito allo stadio, diffondendo messaggi vocali allo stadio; 5) la società avrebbe prestato quella “effettiva collaborazione” di cui all’art. 11 comma 6 C.G.S. (in particolare, il potenziamento a proprie spese dell’impianto di videosorveglianza grazie al quale, in concreto, sarebbe stato successivamente possibile, per le Forze dell’Ordine, individuare i responsabili dei fatti di violenza). Lamenta, infine, la reclamante, la sproporzione e l’eccessività della sanzione inflitta (sul piano patrimoniale e anche sportivo), che non avrebbe tenuto conto delle legittime “esigenze” di oltre 15.000 incolpevoli abbonati – e della stessa città di Catania - che senza alcuna responsabilità, si vedrebbero privati della possibilità di assistere alle gare della propria squadra per la restante parte del campionato in corso. La reclamante richiama infine la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di altre società per l’accertata dissociazione della maggioranza dei tifosi dalle condotte dei rispettivi ultrà; dissociazione di cui non si è invece tenuto conto nel provvedimento impugnato, con evidente diversità del metro di giudizio applicato dal Giudice Sportivo. La società reclamante chiede poi che venga dichiarato inammissibile – in quanto tardivo ex art. 31 comma b1) C.G.S. - il rapporto inviato dai collaboratori dell’Ufficio Indagine. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Soc. Catania ed il difensore, i quali, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne hanno chiesto l’accoglimento, con conseguente riduzione delle sanzioni comminate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udito il rappresentante della Società ed il difensore, osserva. Quanto alla ricostruzione della vicenda, questa Commissione non può che richiamare integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo fondato essenzialmente sulle risultanze delle relazioni dell’Ufficio Indagini e della nota informativa trasmessa allo stesso Ufficio Indagini dal Procuratore della Repubblica di Catania ex art. 2 comma 3 della legge 401/1989 da cui risulta (anche a prescindere dalla dedotta inutilizzabilità degli atti di cui si sostiene la tardività) che alcuni sostenitori del Catania, prima, durante e dopo la gara ponevano in essere una serie di comportamenti delinquenziali e violenti, ben sintetizzati dal Giudice di prime cure nel proprio provvedimento. Comportamenti violenti sulla cui gravità non vale nemmeno la pena soffermarsi, integrando gli estremi della condotta prevista e punita dall’art. 11, commi 1 e 3 e art. 9 comma 1 C.G.S. Ulteriore dato obiettivo ed incontrovertibile è rappresentato dalla circostanza che le condotte sanzionate sono da imputare ai sostenitori del Catania che, come è notorio, occupano la curva nord dello Stadio. Tale circostanza comporta l’ascrivibilità dei gesti sanzionati alla Società reclamante, in applicazione dei principi della responsabilità oggettiva che governano il sistema sempre più istituzionalmente orientato (e preposto) a prevenire (oltre che a reprimere) fatti violenti commessi in occasione di gare sportive. Nessun pregio riveste infine, ad avviso della Commissione, l’argomentazione addotta dalla reclamante circa l’ininfluenza dei fatti sull’esito dell’incontro e l’asserita disparità nel metro di giudizio da parte del Giudice Sportivo rispetto all’applicazione della circostanza attenuante della “dissociazione”. Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione e alle invocate circostanze attenuanti, è appena il caso di rilevare che l’apprezzamento della collaborazione e cooperazione prestata dalla società ai fini dell’identificazione dei responsabili dei fatti violenti (attraverso la predisposizione di misure di videosorveglianza) conduce a determinare una misura della sanzione comunque pari a quella adottata dal Giudice Sportivo (inferiore peraltro ai massimi edittali di cui all’art. 13, comma 1 lett. e) C.G.S.). Diversa valenza avrebbe assunto l’adozione di efficaci e rigorose misure di prevenzione “atte a prevenire i fatti violenti”. Non vi è, in vero, traccia in atti di alcun elemento di attivazione idoneo a prevenire ed evitare la situazione di pericolo concreto, di cui vi era chiara consapevolezza da parte della reclamante. Ben avrebbe potuto infatti la Società Catania manifestare e far valere nelle sedi opportune (alle quali pure ha partecipato) la propria contrarietà a disputare una gara che, per circostanze di tempo e di luogo, si palesava altamente pericolosa. Di talché, la Società Catania ha accettato il rischio di rispondere delle condotte dei propri tifosi a titolo di responsabilità oggettiva. Occorre rilevare da ultimo che nella determinazione della sanzione comminata, il Giudice di prime cure ha tenuto conto in modo congruo non solo della particolare gravità dei fatti, ma anche della recidiva specifica, stante la diffida e la squalifica già comminata alla Società Catania per il comportamento violento tenuto dai suoi sostenitori rispettivamente durante la gara Palermo-Catania e la gara Catania-Messina, disputatesi entrambe durante il campionato in corso. E’ pur vero tuttavia che, su specifica richiesta di questa Commissione, il rappresentante della Società Catania ed il suo difensore hanno assunto formalmente l’impegno in questa sede (come da verbale in atti) di versare in favore della vedova della vittima degli scontri del 2 febbraio (Ispettore Capo Filippo Raciti) una somma corrispondente alla misura della eventuale riduzione della sanzione pecuniaria. In ragione di tale assunzione di obbligo simbolicamente “riparatorio”, questa Commissione ritiene di ridurre la sanzione dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo, valorizzando tale impegnativo comportamento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando la squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse, e riducendo la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 all’ammenda di € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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