LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 236 DEL 22 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Daley Julio Cesare LEON (gara Rimini-Genoa del 10/2/07 – C.U. 226 del 13/1/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 236 DEL 22 febbraio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Daley Julio Cesare LEON (gara Rimini-Genoa del
10/2/07 – C.U. 226 del 13/1/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Leon Dailey Julio Cesar, tesserato
per la Soc. Genoa, per il comportamento irriguardoso tenuto al termine della gara Rimini-
Genoa del 10/02/07- ed in particolare per aver rivolto al direttore di gara “la seguente frase
in senso ironico: bravo complimenti, proprio bravo” - ha proposto reclamo la Società di
appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, la reclamante afferma che la sanzione irrogata appare iniqua in
quanto l’espressione utilizzata dal tesserato configurerebbe al più un comportamento
“irrispettoso” e non certo “irriguardoso” o “ingiurioso” come erroneamente ritenuto dal
Giudice, il quale, peraltro, nel provvedimento impugnato avrebbe - secondo l’assunto
difensivo - “stravolto senso e contenuto del rapporto di gara” in cui si parla di “senso
ironico” e mai di “tono ironicamente provocatorio”. E ciò in contrasto con la stessa
giurisprudenza del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare che in casi analoghi
escluderebbe l’applicazione dell’art. 14, comma 2bis C.G.S.
La reclamante conclude chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica a una
giornata di gara “anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda
giornata di inibizione”.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore della
reclamante, rileva che il gravame meriti parziale accoglimento.
Risulta pacifico in atti, e non contestato dalla difesa della reclamante, che il tesserato Leon
ha posto in essere una condotta censurabile per l’ordinamento sportivo e come tale
sanzionata dal primo Giudice con motivazione che questa Commissione ritiene congrua e
immune da vizi logico-argomentativi. Correttamente infatti il Giudice Sportivo ha rilevato
dal contenuto del referto arbitrale, chiaro e puntuale, la natura provocatoria del
comportamento del Leon, avuto riguardo al tenore complessivo delle espressioni utilizzate.
Deve pertanto essere disatteso l’assunto difensivo circa un preteso stravolgimento del
“senso e contenuto del rapporto di gara”, stante l’assoluta coerenza motivazionale del
provvedimento reclamato. Così come sono infondati i motivi con cui si sostiene l’erronea
applicazione dell’art. 14 comma 2bis C.G.S., i cui estremi appaiono perfettamente integrati
nel caso di specie.
Tuttavia, considerata la particolare tenuità della condotta posta in essere e segnatamente la
ridotta portata irriguardosa della stessa, la Commissione ritiene equo rideterminare la
sanzione nella misura di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di applicare la sanzione della squalifica per una
giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 3.000,00.
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