LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Rino FOSCHI, dirigente della Soc. Palermo avverso l’inibizione a tutto il 5 aprile 2007 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Palermo del 4/3/07 – C.U. 254 del 6/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Rino FOSCHI, dirigente della Soc. Palermo avverso l’inibizione a tutto il 5 aprile 2007 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Palermo del 4/3/07 – C.U. 254 del 6/3/07). Il procedimento Il Sig. Foschi, dirigente della Soc. Palermo, ha proposto reclamo avverso il provvedimento del 6.3.2007, con cui il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale a tutto il 5 aprile 2007, per avere “al termine del primo tempo, con atteggiamento aggressivo, rivolto ripetutamente all'Arbitro espressioni ingiuriose e pesantemente minacciose”. A sostegno del gravame, pur ammettendo che la condotta tenuta in occasione della gara Messina-Palermo non possa dirsi totalmente esente da censure, il reclamante rileva che le affermazioni in contestazione, tratte dal referto arbitrale, non sarebbero qualificabili come ingiuriose o minacciose, se collocate nel contesto “confusionario” determinatosi al termine del primo tempo. Ad avviso del reclamante, tali affermazioni, alcune delle quali pacificamente riconosciute come proprie dal Foschi, e il comportamento tenuto sarebbero stati male interpretati dal direttore di gara. In particolare, sostiene il reclamante di aver effettivamente rivolto a quest’ultimo le affermazioni attribuitegli nel referto arbitrale (“la colpa è tutta tua” e “sei vergognoso”), ma sottolinea che ciò sarebbe avvenuto a seguito di un atteggiamento ironico dello stesso arbitro e, in ogni caso, senza l’intenzione di offendere o minacciare alcuno. Anche il tono di voce elevato, utilizzato nell’occasione, e i movimenti del corpo non potrebbero, ad avviso del reclamante, ritenersi animati da risentimento nei confronti del direttore di gara, quanto piuttosto necessitati dalla distanza dei due interlocutori in quel momento. Rileva ancora il reclamante che anche l’espressione “ci vediamo in un altro luogo”, così come quella reiterata “sei una vergogna”, non sarebbero state rivolte all’arbitro in senso offensivo o minaccioso, essendo state – al contrario – determinate dalla mancata comunicazione “diretta” da parte del direttore di gara del provvedimento di espulsione. Nega, infine, il signor Foschi di aver mai proferito le ulteriori affermazioni rinvenibili nel referto arbitrale chiedendo, sul punto, l’acquisizione del referto del quarto uomo che nulla indicherebbe sul punto, e l’audizione del medesimo avanti la Commissione. Da ultimo, il reclamante deduce di essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze della propria condotta presso i propri sostenitori più giovani e di essersi autosanzionato per l’accaduto devolvendo il relativo importo in beneficenza. Alla luce dei motivi proposti, il reclamante conclude per l’annullamento della decisione gravata ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione. All’udienza odierna nessuno è comparso. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo sia infondato. Dal referto del direttore di gara, fonte privilegiata di prova, risulta infatti che al termine del primo tempo della gara Messina-Palermo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, il signor Foschi abbia rivolto all’arbitro le espressioni ivi riportate, la maggior parte delle quali, peraltro, riconosciute come proprie dallo stesso reclamante. Si tratta, ad avviso della Commissione, di espressioni che il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato come ingiuriose e minacciose, avuto riguardo al tenore letterale e al contesto complessivo in cui le stesse sono state proferite. Considerata la condotta per come specificamente e dettagliatamente descritta in atti - e ammessa, seppure in parte, dal reclamante - non può certo condividersi la tesi difensiva, volta a sminuire l’episodio riducendolo ad una sorta di sfogo determinato dalla confusione del momento o, addirittura, provocato da indimostrate condotte attribuite al direttore di gara. Ritiene piuttosto la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice risulti congrua proprio in considerazione dell’apprezzabile condotta del reclamante successiva al fatto contestato, con particolare riferimento alla pubblica ammissione delle proprie responsabilità. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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