LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TREZEGUET David (gara Brescia-Juventus del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TREZEGUET David (gara Brescia-Juventus del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07). Il procedimento La Soc. Juventus ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore David Trezeguet, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Brescia-Juventus del 10/3/2007, avendo cioè egli colpito al volto – con il gomito destro allargato – il calciatore avversario Santacroce, che si trovava al suo fianco all’interno dell’area di rigore mentre il pallone veniva respinto verso la zona centrale del campo. La reclamante contesta la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo della prova televisiva, negando che il gesto posto in essere dal Trezeguet possa essere sfuggito al collaboratore dell’arbitro e soprattutto all’arbitro (il quale rivolgeva la propria attenzione proprio verso l’azione) e che vi si possa riconoscere l’intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario, l’intrinseca pericolosità e la natura violenta. Si sarebbe infatti trattato, a detta della reclamante, di un gesto scomposto, istintivo e repentino (una rotazione del corpo) posto in essere per divincolarsi dalla stretta e poco ortodossa marcatura dell’avversario. Lamenta inoltre la eccessiva entità della sanzione inflitta, richiamando la giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva rispetto ad analoghi episodi, chiedendo pertanto la revoca della sanzione o comunque, in via subordinata, la sua congrua riduzione, dovendosi considerare circostanza attenuante la provocazione posta in essere dal Santacroce con la sua precedente scorrettezza (trattenuta del Santacroce a danno del Trezeguet, citata dallo stesso Giudice Sportivo nel proprio provvedimento ma dallo stesso inspiegabilmente ignorata nella quantificazione della sanzione). All’odierna udienza sono comparsi il difensore della reclamante (che ha ribadito i motivi del gravame) il quale, pur ammettendo di avere consapevolmente allungato il proprio braccio in direzione dell’avversario, ha negato che il gesto del Trezeguet avesse finalità o connotati di violenza, spiegando cioè che – nel tentativo di divincolarsi dall’irregolare trattenuta dell’avversario – con il gomito ha accidentalmente finito con il colpire il Santacroce. E’ altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art, 28 comma 2 CGS, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo. Si osserva in premessa che sussistono pienamente i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva ai sensi dell’art. 31, lett. a), C.G.S. Quanto al primo requisito normativo della prova televisiva, le immagini evidenziano chiaramente che l’arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione (nel frattempo spostatasi verso il centro del terreno di gioco), non ebbe modo di percepire quanto accadeva in area tra Santacroce e Trezeguet. Il dubbio – sollevato dalla reclamante - che lo scontro fisico tra i due calciatori potesse invece essere stato notato da uno degli assistenti è stato fugato dallo stesso direttore di gara direttamente al Giudice Sportivo: egli ha infatti riferito di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico tra i due calciatori. Relativamente al secondo presupposto per l’utilizzo della prova tv, da un attento esame del filmato, effettuato anche attraverso la sua visione al “ralenty”, si ricava il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente recepita – che la condotta del Trezeguet presenta effettivamente i connotati della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario, in quanto palesemente diretta a colpire il calciatore avversario con modalità – quali il volontario e “mirato” sollevamento del gomito, il suo allargamento all’indietro ed il suo “puntamento” al viso del proprio antagonista – che esprimono di per sé stesse la natura violenta del gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva). Per quel che concerne poi l’entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al limite minimo edittale di cui all’art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S., nel testo risultante dalla sua ultima modifica. Quanto all’invocata applicazione dell’attenuante della provocazione, la Commissione ritiene che la reazione fisica posta volontariamente in essere dal reclamante sia stata in ogni caso sproporzionata rispetto all’asserita trattenuta subita ad opera del Santacroce (la cui precisa dinamica non risulta peraltro chiarita dalle immagini televisive). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore David Trezeguet; dispone l'incameramento della tassa.
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