LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MOTTA Marco (gara Internazionale-Udinese del 28/2/07 – C.U. 249 dell’1/3/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MOTTA Marco (gara Internazionale-Udinese del
28/2/07 – C.U. 249 dell’1/3/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Marco Motta,
calciatore tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Udinese del 28/2/07
(“per aver colpito con il gomito destro il volto del calciatore Santiago Solari … che si
trovava in posizione leggermente arretrata…), irrogata a seguito di “prova televisiva” ex
artt. 31.a3) e art. 14 com 2 bis lett b) C.G.S., ha proposto reclamo la Soc. Udinese,
chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata
effettiva di gara “anche unitamente a sanzione pecuniaria”.
A sostegno del gravame si rileva che il comportamento del calciatore Motta non sarebbe
stato violento, in quanto non caratterizzato da una intenzionalità aggressiva, poiché posto in
essere nel solo tentativo di ostacolare l’avversario in un’azione di gioco, come peraltro
rilevato dal Giudice Sportivo stesso nel suo provvedimento.
Il calciatore Motta inoltre non era in grado di vedere l’avversario, che si trovava dietro di
lui, né di valutare se e come poteva colpirlo con il suo gesto, avendo solo l’intenzione di
frapporsi all’avversario nella corsa verso l’area ed anticiparlo in caso di passaggio.
La condotta pertanto posta in essere dal tesserato, in conformità a quanto deciso dagli organi
di giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe – a detta della
reclamante - l’applicazione di una sanzione non superiore a due turni di squalifica.
Alla riunione odierna, sono comparsi il tesserato Motta e il rappresentante della reclamante.
E’ altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art, 28 comma 2 CGS, il
quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Si osserva preliminarmente che devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’utilizzo della
prova televisiva ai sensi dell’art. 31, lett. a3), C.G.S., dunque il comportamento del
calciatore è stato valutato dal Giudice sportivo in conformità con l’orientamento degli
Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.
In ordine al presupposto per l’utilizzo della prova tv, da un attento esame del filmato,
effettuato anche attraverso la sua visione al “ralenty”, emerge il convincimento – già
puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui
integralmente recepita – che la condotta del Motta presenta effettivamente i connotati della
intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario, in
quanto palesemente diretta a colpire il calciatore avversario con modalità (il volontario e
“mirato” sollevamento del gomito) che esprimono di per sé stesse la natura violenta del
gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della Giustizia
Sportiva).
Per quel che concerne poi l’entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al
limite minimo edittale di cui all’art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S., nel testo così come
novellato.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la
squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Marco Motta; dispone
l'incameramento della tassa.
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