LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aldo SPINELLI – presidente Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Aldo SPINELLI – presidente Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in
relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club;
Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
Il procedimento
Con provvedimento del 7/2/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S., in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso del “Manuale per l’ottenimento della
Licenza da parte dei club”, nonché la Soc. Livorno per violazione dell’art. 2, comma 4, del
C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Livorno ha fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che la Società ha prontamente
informato in via preventiva il Comune di Livorno, proprietario dell’impianto, del mancato
rispetto di alcuni criteri infrastrutturali, riscontrando nelle valutazioni dei tecnici comunali
l’impossibilità di effettuare gli interventi necessari. Di conseguenza, si chiede il
proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione, anche
in considerazione della recidiva, dell’ammenda di € 10.000,00 per lo Spinelli e di €
10.000,00 per la Soc. Livorno.
È comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato i motivi già
esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i
comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili.
Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 23/8/ 2006, la Commissione
licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società dei criteri
infrastrutturali I.22 C (spettatori disabili) e I.19 C (installazioni per i media) e con lettera del
24/8/2006 ha indicato nel 31/10/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la
sanatoria di tali difetti.
Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e
le relazioni dell’esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non
aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti e che non
erano state realizzate postazioni aggiuntive, né attrezzature necessarie per i media.
Tale comportamento determina la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al
paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei
club”.
Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione
ha già evidenziato nella decisione del 13/12/2006 (C.U. n. 152), che ha riguardato proprio la
stessa Soc. Livorno.
Deve conseguentemente affermarsi, stante l’illiceità del comportamento descritto, la
responsabilità dello Spinelli, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Livorno,
per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi dell’art. 2, comma
4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza.
Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi il comportamento
degli incolpati valutare ai sensi dell’art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica previsione
sanzionatoria e apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei “disabili”
di cui al “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” di non agevole
interpretazione, almeno prima facie e in sede di prima applicazione, e tenendo altresì conto
che la Società ha prontamente chiesto al Comune proprietario dell’impianto la realizzazione
degli interventi necessari, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 a. Aldo Spinelli e quella dell’ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Livorno.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aldo SPINELLI – presidente Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta."