LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114/C DEL 20 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE FILIPPO GIUSINO (C.U. N.101/C DEL 5/12/2006 GARA LEGNANO-SASSARI T. DEL 3 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114/C DEL 20 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE FILIPPO GIUSINO (C.U. N.101/C DEL 5/12/2006 GARA LEGNANO-SASSARI T. DEL 3 DICEMBBRE 2006). Con atto in data 5/12/2006 la società Sassari Torres 1903 S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta con fax datato 13/12/2006 ha rinunciato al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a inammissibile il reclamo preannunciato dalla società Sassari Torres 1903 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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