LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114/C DEL 20 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO GRANDO E DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ORAZIO SORBELLO (C.U. N.101/C DEL 5/12/2006 GARA ANDRIA BAT-GELA DEL 3 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.114/C
DEL 20 DICEMBRE 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE
EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO GRANDO E DUE GARE EFFETTIVE
ALLENATORE ORAZIO SORBELLO (C.U. N.101/C DEL 5/12/2006 GARA ANDRIA
BAT-GELA DEL 3 DICEMBBRE 2006).
Con ricorso del 10/12/2006 la società Gela Calcio S.p.a. impugna la
decisione del Giudice Sportivo, giusto Comunicato Ufficiale n. 101/C del
giorno 5/12/2006, a fronte della quale il suo allenatore, sig. Sorbello, è stato
squalificato per due gare effettive “per comportamento offensivo verso un
assistente arbitro durante la gara (espulso)”.
Impugna altresì la decisione con cui il Giudice Sportivo ha squalificato
per tre giornate il calciatore Alessandro Grando “per atto di violenza verso un
avversario con il pallone non a distanza di gioco”.
Le doglianze vanno esaminate separatamente, trattandosi di due
distinte domande, (relative a fattispecie diverse), seppur proposte con unico
atto.
a) Si passi ad esaminare la questione del sig. Sorbello.
La reclamante fonda la propria difesa sulla circostanza che i presunti insulti
non sarebbero stati percepiti dal guardialinee e che, conseguentemente, la
sanzione irrogata sarebbe eccessivamente afflittiva.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto
arbitrale, costituente prova certa, risulta incontestabilmente che il sig.
Sorbello, dopo una decisione dell’assistente arbitrale, si metteva a saltare
lungo tutta l’area tecnica, urlando: “che cazzo fai! Sbandiera! Non capisci un
c..! vaffan...”-.
Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto
offensivo, avendo messo in dubbio la competenza del collaboratore
dell’arbitro, tra l’altro con un atteggiamento chiaramente sopra le righe,
“urlando” e saltando dentro l’area tecnica.
Inoltre va considerato che il comportamento contestato all’allenatore
della reclamante è stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da
un soggetto che dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un
comportamento sportivamente irreprensibile.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e,
conseguentemente, confermata.
b) Si passi ora ad esaminare la questione del calciatore Grando.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne chiede la riduzione.
Più precisamente, offrendo in visione le immagini televisive dei fatti,
(peraltro tale istanza è inammissibile, in quanto la visione è prevista per
tassative fattispecie tra cui non rientra il caso de quo), la società Gela afferma
che il referto arbitrale sarebbe contraddittorio lacunoso ed illogico. Ciò in
quanto sarebbe incongruente il fatto che, come scritto dall’arbitro, il pallone
era a 5 mt dall’avversario, e che quest’ultimo aveva superato in dribbling il
Grando.
Afferma quindi che non ci sarebbe stato alcun dribbling e che il Grando
avrebbe tentato in scivolata di togliere il pallone all’avversario, pur colpendolo
nel contrasto, ma senza volontarietà.
A sostegno della sua richiesta la reclamante adduce che il gesto
sanzionato sarebbe privo di violenza e che non avrebbe comunque causato
alcun danno fisico al giocatore avversario.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che nella
specie l’incolpato, come risulta chiaramente dal referto arbitrale, avente fede
privilegiata, “disinteressandosi del pallone, (che non avrebbe potuto
raggiungere, perché si trovava a circa 5 mt) colpiva alla caviglia in scivolata
da tergo l’avversario in possesso del pallone, che lo aveva appena superato
in dribbling.
Orbene non vi è chi non veda che il referto arbitrale risulta
incongruente in quanto si afferma che si era appena svolto un dribbling e che
il pallone era a 5 mt circa. Da tale descrizione si evince che, il pallone era
ancora a distanza di gioco e che, conseguentemente, è credibile che nella
specie si sia trattato di un contrasto con il pallone ancora in gioco.
Oltre a ciò si osservi che lo stesso arbitro non ha parlato nel suo referto
di condotta violenta.
Quanto sopra giustifica una riduzione della squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Gela Calcio S.p.a. perciò che concerne
l’allenatore Sorbello ed di accogliere quello relativo al calciatore Alessandro
Grando riducendo la squalifica a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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