LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/C DEL 22 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIPPI RENAN (C.U. N.108/C DEL 12/12/2006 GARA BELLARIA I.M.-PRATO DEL 10 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.117/C
DEL 22 DICEMBRE 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIPPI RENAN (C.U.
N.108/C DEL 12/12/2006 GARA BELLARIA I.M.-PRATO DEL 10
DICEMBBRE 2006).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la
squalifica per due gare al calciatore Pippi Renan, tesserato per la società
Bellaria Igea Marina S.r.l., “per comportamento offensivo verso un assistente
arbitrale (r.A.A)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la suddetta società al fine di
ottenere una riduzione della squalifica. Al riguardo ha dedotto che il Renan,
poco esperto della lingua italiana perché di nazionalità brasiliana, avrebbe
pronunciato le parole incriminate quale sfogo personale per l’esito dalla
azione in corso e che l’assistente arbitrale, ben distante dal punto in cui egli si
trovava, avrebbe frainteso le sue parole.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa trovare accoglimento.
Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che il calciatore,
disapprovando una segnalazione, ha protestato nei suoi confronti dicendogli
per tre volte “bastardo”, termine di significato univocamente ingiurioso.
Alla luce degli atti ufficiali non si rinvengono motivi validi per modificare
la decisione assunta dal Giudice Sportivo, attesa la adeguatezza della
sanzione irrogata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Bellaria Igea Marina S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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