LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/C DEL 22 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICHE CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE BISSO NICOLA E DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO GIANNELLA (C.U. N.108/C DEL 12/12/2006 GARA SPAL-REGGIANA DEL 10 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.117/C
DEL 22 DICEMBRE 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICHE
CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE BISSO NICOLA E DUE GARE
EFFETTIVE CALCIATORE FABIO GIANNELLA (C.U. N.108/C DEL
12/12/2006 GARA SPAL-REGGIANA DEL 10 DICEMBBRE 2006).
Alla stregua degli atti ufficiali della gara Spal-Reggiana, disputata in
Ferrara il 10/12/2006, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata inn epigrafe,
ha irrogato: A) la squalifica per due gare al calciatore della Spal Fabio
Giannella “per aver colpito un calciatore avversario con un calcio da dietro,
provocandogli forte dolore, ma che rientrava in campo dopo circa un minuto;
B) la squalifica per cinque gare al calciatore della Spal Nicola Bisso “per
avere volontariamente colpito con un forte calcio al ginocchio sinistro un
avversario che era costretto ad abbandonare la gara”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Spal 1907 S.p.a. al
fine di ottenere la riduzione della squalifica inflitta al Giannella da due ad una
giornata e di quella inflitta al Bisso da cinque ad una giornata. A sostegno del
gravame ha dedotto, quanto al Giannella, che si trattava del classico “fallo da
tergo” che comporta l’espulsione, ma che viene solitamente sanzionato con
un solo turno di squalifica; quanto al Bisso, ha sostenuto che l’antagonista
non avrebbe ripreso la gara non per la particolare gravità del danno patito, ma
perché l’episodio era avvenuto al 48° del secondo tempo, quando era
imminente il triplice fischio di chiusura dell’incontro.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa trovare accoglimento.
Nella delibera del Giudice Sportivo la condotta del Giannella è stata
correttamente considerata condotta gravemente antisportiva e quindi
sanzionabile con due turni di squalifica ai sensi dell’art.14, comma 2bis, lett.
a) C.G.S.-.
Analoga soluzione si impone per il Bisso il cui intervento appare
connotato da estrema gravità, in quanto emerge come il fallo fosse finalizzato
ad eliminare l’antagonista dal terreno di gioco, colpendolo con un forte calcio
all’altezza del ginocchio sinistro e, provocandogli forti dolori, che imponevano
il di lui trasporto in barella fuori dal terreno di gioco. Tale considerazione
induce a ritenere che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non ecceda i
limiti di una equa sanzione, per cui la stessa deve essere convalidata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Spal 1907 S.p.a.-..
La tassa va addebitata.
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