LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/C DEL 22 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO RAPINO (C.U. N.108/C DEL 12/12/2006 GARA GELA-PRO VASTO DEL 10 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.117/C
DEL 22 DICEMBRE 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO RAPINO (C.U.
N.108/C DEL 12/12/2006 GARA GELA-PRO VASTO DEL 10 DICEMBBRE
2006).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per tre gare al calciatore Alessandro Rapino, tesserato per la
società F.C. Pro Vasto S.r.l., “per aver colpito con un calcio all’addome un
avversario con il pallone non a distanza di gioco”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in
principalità la revoca della squalifica e in subordine la riduzione della
sanzione. Ha dedotto al riguardo che il direttore di gara avrebbe avuto una
visione errata del fatto, in quanto il Rapino non avrebbe avuto contatto fisico
con l’antagonista, ma avrebbe soltanto colpito il pallone come le immagini
televisive chiaramente dimostrerebbero. Ha sostenuto poi in subordine che
comunque si tratterebbe di scontro avvenuto in azione di gioco, rimarcando
altresì che il Rapino si sarebbe allontanato dal campo dopo l’espulsione
obbedientemente, senza assumere alcun atteggiamento di disapprovazione
nei confronti del direttore di gara.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente si rileva che non può essere esperita in questa sede la
prova televisiva, in quanto, non ricorrendo qui l’ipotesi dell’errore di persona,
l’art.31 del C.G.S. riserva lo sfogo della prova televisiva alla fase del Giudice
Sportivo, implicitamente sancendo la inammissibilità dinanzi alla
Commissione Disciplinare.
Ciò premesso, si rileva che ricorre nel caso in esame, un atto di
violenza in azione di gioco con il pallone non a distanza di gioco, fattispecie di
maggiore gravità in quanto esclude che l’atto stesso fosse connaturato alla
foga agonistica durante il contatto dei corpi.
Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra esposte si ritiene
che la sanzione di tre turni di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo non
eccedono i limiti di un’equa sanzione. Si impone quindi la reiezione del
gravame.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società F.C. Pro Vasto S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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