LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20/2/2007 DIRIGENTE NICOLA SALERNO (C.U. N.120/C DEL 3/1/2007 GARA FOGGIA-RAVENNA DEL 23 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.132/C
DEL 17 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A
TUTTO IL 20/2/2007 DIRIGENTE NICOLA SALERNO (C.U. N.120/C DEL
3/1/2007 GARA FOGGIA-RAVENNA DEL 23 DICEMBBRE 2006).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con suo Comunicato
Ufficiale n.120/C del 3/1/2007, ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla
F.I.G.C. fino al 20/2/2007, a mente dell’art. 14 lett. e) del C.G.S. “per
comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro durante la gara “ il
proprio direttore sportivo Nicola Salerno, la società U.S. Foggia ha prodotto
reclamo.
Nella memoria difensiva in sintesi, pur confermando le espressioni
offensive all’indirizzo del giudice di gara si sottolinea in primis che sarebbe
mancato qualunque spunto di potenziale aggressività.
Si sottolinea poi la evidente sproporzione della sanzione rispetto a circostanze
verificatesi sia nel corso dello stesso incontro e riguardanti altri tesserati ospiti
o della propria società, sia pregresse situazioni che avevano interessato altri
dirigenti sportivi.
Tali richiamati precedenti, tutti ritenuti consimili al caso di specie e sempre
puniti più lievemente, alimenterebbero la tesi della vistosa sproporzione della
sanzione inflitta al dirigente Salerno.
Ugualmente affittiva viene considerata la inibizione a tempo piuttosto che per
giornate effettive di gara.
Essa colpirebbe infatti il dirigente stesso nella propria funzione, ovvero anche
al di fuori dell’evento sportivo, inibendone le attività gestionali, dirigenziali e
federali in un arco temporale che comprende ben otto incontri tra Campionato
e Coppa Italia.
Per quanto sopra si richiede la riduzione della inibizione o in subordine la sua
trasformazione in quattro giornate effettive di squalifica.
Alla riunione odierna in rappresentanza della società è presente l’ avv.
Mattia Grassani.
Il legale si riporta sostanzialmente a quanto in memoria scritta, insistendo
sulla riduzione della sanzione ovvero sulla sua trasformazione; ciò anche
perchè l’episodio censurato si è verificato nel corso dell’evento sportivo.
Orbene, questa Commissione ritiene di non poter accogliere le
avanzate tesi difensive.
Pur concordando circa la mancanza di spunti aggressivi, resta pur
sempre la platealità dell’offesa, gesto poi replicato due volte mentre il direttore
sportivo si allontanava a seguito dell’espulsione per la precedente
espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara.
Ugualmente da censurare con la dovuta severità è il fatto che il
dirigente, cui per definizione sono richiesti maggior equilibrio e senso di
responsabilità, abbia nella circostanza smarrito l’uno e l’altro, dando in ultima
analisi un cattivo esempio sia ai propri calciatori in campo sia alla tifoseria di
casa.
La partita era infatti in corso; quanto alla tifoseria è bene ricordare come
quella dell’U.S. Foggia sia già stata più volte all’attenzione degli organi della
Giustizia Sportiva per le proprie intemperanze.
Anche l’esame della articolata casistica proposta dalla difesa, non
consente di evidenziare scostamenti di iniqua severità da parte del Giudice
Sportivo.
La sanzione appare dunque quantitativamente appropriata.
Con riferimento infine alla richiesta di conversione da inibizione a
tempo a quella per gare effettive, si esprime ugualmente parere contrario.
Il fatto che il Giudice Sportivo stesso, potendo utilizzare nei confronti del
dirigente uno strumento sanzionatorio o l’altro abbia propeso per quello a
tempo, fa ragionevolmente ritenere che si sia voluto incidere sul ruolo
dirigenziale nella più ampia gamma delle funzioni, senza cioè circoscriverlo ai
soli eventi sportivi, scelta strategica quest’ultima da condividere pienamente.
Il fatto poi che in questo arco temporale gli eventi medesimi siano più
frequenti ed intensi, appare frutto di circostanze contingenti che come tali
sono da considerare non direttamente rilevanti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-..
La tassa va addebitata.
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