LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.118/C DEL 29/12/2006 GARA SALERNITANA-GIULIANOVA DEL 10 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.118/C DEL 29/12/2006 GARA SALERNITANA-GIULIANOVA DEL 10 DICEMBBRE 2006). Con reclamo ritualmente proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo indicata in oggetto la società Giulianova Calcio ha chiesto “la revoca del risultato acquisito sul campo e di infliggere alla società Salernitana Calcio la perdita della gara con il risultato di 0 a 3”. A sostegno delle precisate conclusioni, deduce la reclamante che non risponde al vero la ricostruzione dei fatti esposta in delibera dal Giudice Sportivo, perché il calciatore Fabrizio Caracciolo, ricevute le cure del caso dai sanitari della Salernitana ed ignaro di essere stato frattanto sostituito, non attese su cenno del direttore di gara l’interruzione del gioco quando, ricevute le debite spiegazioni, fu invitato ad allontanarsene. Sarebbe invece successo che, proprio “su specifica segnalazione dell’arbitro”, il calciatore Caracciolo avrebbe fatto regolare rientro in campo assumendo il suo solito ruolo e solo pochi secondi dopo sarebbe stato invitato dal direttore di gara ad allontanarsi “a seguito del rumoreggiare del pubblico e l’incredulità di alcuni calciatori in campo, e soltanto dopo che il portiere della Salernitana rinviava il pallone in fallo laterale”. Di ciò vi sarebbe pieno riscontro nel filmato prodotto del quale la reclamante ha chiesto che la Commissione ne prendesse visione. Con propria memoria la controinteressata Salernitana Calcio ha concluso per la reiezione del reclamo e la conferma dell’impugnata delibera esente da vizi di sorta. All’odierno dibattimento è intervenuto il sig. Leoni, in rappresentanza della società Salernitana, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate. Il reclamo non può essere accolto. Osserva la Commissione che il direttore di gara riferisce nel supplemento opportunamente chiesto dal Giudice Sportivo che il calciatore n. 4 della Salernitana, Fabrizio Caracciolo, entrò sul terreno di gioco, quando gli fu partecipata la necessità di allontanarsi dal campo, solo per pochi metri e per qualche secondo senza partecipare in alcun modo alla gara. La tesi della reclamante, smentita perciò dagli atti ufficiali, non può dunque trovare accoglimento, né può essere ammessa la prova televisiva chiesta relativa ad un episodio - per altro del tutto ininfluente sul risultato acquisito sul terreno di gioco - direttamente percepito e controllato dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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