LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.139/C DEL 24 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE MANUEL MANCINI (TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.120/C DEL 3/1/2007 GARA AVELLINO-TARANTO DEL 23 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.139/C DEL 24 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE MANUEL MANCINI (TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.120/C DEL 3/1/2007 GARA AVELLINO-TARANTO DEL 23 DICEMBBRE 2006). Con atto in data 3/1/2007 il calciatore Manuel Mancini (Taranto Sport S.r.l.) ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente il suddetto non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dal calciatore Manuel Mancini (Taranto Sport S.r.l.). La tassa va addebitata.
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