LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.139/C DEL 24 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE MICHELANGELO PALAZZO (OLBIA CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.120/C DEL 3/1/2007 GARA PERGOCREMA-OLBIA DEL 23 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.139/C
DEL 24 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE MICHELANGELO PALAZZO (OLBIA CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.120/C DEL
3/1/2007 GARA PERGOCREMA-OLBIA DEL 23 DICEMBBRE 2006).
Espulso per aver prima strattonato per la maglia e poi colpito con un calcio
un avversario mentre il pallone era tra le mani del portiere, Michelangelo
Palazzo (capitano dell’ Olbia Calcio) rivolgeva al direttore di gara una frase di
contenuto irriguardoso.
Avverso la delibera in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato
al Palazzo la squalifica per tre gare effettive, ha proposto reclamo il calciatore
per ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il gesto, privo di
conseguenze dannose, è stato compiuto nel tentativo di divincolarsi dalla
marcatura dell’avversario.
Osserva la Commissione che oltre alla condotta violenta anzi descritta il
calciatore Michelangelo Palazzo, dopo l’espulsione, ha replicato tenendo
verso il direttore un atteggiamento pesantemente irriguardoso.
Valutato quindi l’episodio nel suo complesso e tenuto conto che la
sanzione inflitta al calciatore dal Giudice Sportivo è proporzionata alle
infrazioni disciplinari compiute, il reclamo non può trovare accoglimento e la
delibera impugnata deve essere perciò confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Michelangelo Palazzo (Olbia Calcio
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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