LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.147/C DEL 31 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.130/C DEL 16/1/2007 GARA LEGNANO-LECCO DEL 14 GENNAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.147/C
DEL 31 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO AMMENDA
5.000,00 EURO (C.U. N.130/C DEL 16/1/2007 GARA LEGNANO-LECCO
DEL 14 GENNAIO 2007).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo che con suo Comunicato
Ufficiale n. 130/C del 16/1/2007 ha inflitto alla società Calcio Lecco 1912 S.r.l.
la sanzione dell’ammenda di 5.000,00 euro a seguito delle intemperanze dei
propri tifosi nel corso dell’incontro Legnano–Lecco del 14/1/2007, la società
stessa ha prodotto reclamo.
Nelle proprie memorie difensive ritualmente inoltrate si lamenta in
sintesi che:
- l’individuazione dei tifosi del Lecco, sia da parte del collaboratore dell’Ufficio
Indagini sia da parte dell’assistente n. 2, sarebbe avvenuta in modo non
sufficientemente circostanziato e con numerose imprecisioni e discordanze.
Ciò impedirebbe di attribuire con certezza ai sostenitori del Lecco i lanci di
oggetti e tutte le altre manifestazioni intemperanti. A tal fine, si allega una
piantina dello stadio “Mari” di Legnano individuando gli spazi da dove i
suddetti tifosi avrebbero seguito l’incontro;
- il lancio delle monete sarebbe stato refertato senza porsi il tema del cambio
di linea di campo da parte dell’assistente n. 2, cambio “pacificamente”
effettuato e così omettendo il settore di provenienza delle monete stesse;
- sarebbero contraddittori anche i rapporti sui lanci dei petardi, uno dei quali
avrebbe stordito temporaneamente l’assistente arbitrale;
- vi sarebbe minore valenza dei rapporti degli ufficiali di gara ai sensi dell’art.
31 C.G.S. a seconda che essi si riferiscano a comportamenti di tesserati o di
semplici sostenitori.
La sanzione viene dunque ritenuta iniqua; se ne chiede pertanto
l’annullamento o in subordine l’applicazione del minimo.
Alla riunione odierna non è presente alcun rappresentante della
società.
Orbene, questa Commissione ritiene che le argomentazioni della difesa
non possano essere condivise.
Ciò in quanto:
- la lettura integrata dei due rapporti ufficiali consente di individuare in modo
circostanziato la presenza di tifosi del Lecco nel settore loro destinato. Tale
individuazione non pare tra l’altro per nulla contraddetta dalle indicazioni sulla
piantina esibita; il settore è stato riconosciuto dunque per quello sotto il quale
ha operato l’assistente n. 2;
- la difesa mostra di non aver piena contezza delle norme che regolano
l’attività degli assistenti in campo. Appare infatti improprio sostenere che
l’assistente abbia cambiato linea di campo. Le norme tecniche in combinato di
F.I.G.C. ed A.I.A. – regola n. 6 – indicano infatti come l’assistente eserciti il
proprio ruolo sempre sulla stessa linea rimanendo sostanzialmente sotto gli
stessi spalti per il primo e secondo tempo, cioè, in ultima analisi sotto lo
stesso pubblico;
- quanto detto in precedenza vale anche per il petardo che ha stordito
momentaneamente l’assistente. È infatti ragionevole ritenere che questi abbia
evidenziato solo quello con le conseguenze più significative, laddove gli altri
scoppi siano stati più dettagliatamente annotati dal collaboratore dell’Ufficio
Indagini nella propria scheda;
- non particolare pregio riveste infine l’ultima asserita distinzione, laddove una
lettura testuale e completa non consente di attribuire ai rapporti ufficiali
diversa valenza a seconda del destinatario. Quest’ultimi mantengono la
propria piena rilevanza probatoria in ogni caso.
Questa Commissione ritiene pertanto di condividere la sanzione
comminata dal Giudice Sportivo nella tipologia e nella entità.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Calcio Lecco 1912 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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