LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./154C DEL 7 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CHRISTIAN PUGGIONI (C.U. N.136/C DEL 23/1/2007 GARA GROSSETO-PISA DEL 21 GENNAIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./154C DEL 7 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CHRISTIAN PUGGIONI (C.U. N.136/C DEL 23/1/2007 GARA GROSSETO-PISA DEL 21 GENNAIO 2007). La società Pisa Calcio S.p.a. ha interposto reclamo avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due giornate di gara al calciatore Christian Puggioni e ad essa società reclamante l’ammenda di 10.000,00 euro con lettera di diffida addebitando loro i fatti sanzionabili indicati nella parte motivo delle rispettive decisioni. Ampiamente argomentando, ha conclusivamente chiesto ridursi la durata della squalifica comminata al proprio tesserato nonché: in tesi, la riduzione dell’ammenda ed in ipotesi subordinata la revoca della diffida inflittele. In buona sostanza, la reclamante assume che: - in merito a quanto ascritto a carico del tesserato Puggioni, essersi trattato di un atto involontario e comunque privo dei connotati dell’atto violento; - relativamente ai fatti per i quali la società è stata sanzionata, non vi è certezza che le conseguenze derivate dallo scoppio del petardo nei pressi di un raccattapalle siano state della gravità apprezzata dal Giudice Sportivo, attesa la discordanza riscontrabile tra le versioni rese dall’arbitro e dal commissario di campo circa tali conseguenze. All’odierna riunione, l’avv. Fabio Giotti, delegato a rappresentare la società reclamante, che aveva chiesto l’audizione personale, ha insistito nelle richieste come sopra formulate, ulteriormente illustrandone i motivi. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il delegato della società, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il proposto reclamo. A tale convincimento la Commissione è pervenuta considerato che: a) la volontarietà dell’atto compiuto (a gioco fermo) dal Puggioni in danno dell’avversario, risulta inequivocabilmente dai documenti ufficiali, alle cui risultanze, come è noto, gli Organi della Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per espressa disposizione normativa, ed altresì considerato che nel determinare l’entità della squalifica da irrogarsi, il Giudice Sportivo ha mostrato di aver tenuto in conto la connotazione di non particolare violenza del gesto addebitato al tesserato suddetto; b) per quanto precipuamente attiene alle sanzioni comminate alla società reclamante, la decisione impugnata non appare censurabile né sotto il profilo dell’apprezzamento della gravità dei fatti contestati, né sotto quello della corretta graduazione delle sanzioni da irrogarsi, per le quali ragioni merita di essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Pisa Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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