LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./154C DEL 7 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CHRISTIAN PUGGIONI (C.U. N.136/C DEL 23/1/2007 GARA GROSSETO-PISA DEL 21 GENNAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N./154C
DEL 7 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA
10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA E SQUALIFICA DUE GARE
EFFETTIVE CALCIATORE CHRISTIAN PUGGIONI (C.U. N.136/C DEL
23/1/2007 GARA GROSSETO-PISA DEL 21 GENNAIO 2007).
La società Pisa Calcio S.p.a. ha interposto reclamo avverso le decisioni
con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due giornate di gara al
calciatore Christian Puggioni e ad essa società reclamante l’ammenda di
10.000,00 euro con lettera di diffida addebitando loro i fatti sanzionabili
indicati nella parte motivo delle rispettive decisioni.
Ampiamente argomentando, ha conclusivamente chiesto ridursi la
durata della squalifica comminata al proprio tesserato nonché: in tesi, la
riduzione dell’ammenda ed in ipotesi subordinata la revoca della diffida
inflittele.
In buona sostanza, la reclamante assume che:
- in merito a quanto ascritto a carico del tesserato Puggioni, essersi trattato di
un atto involontario e comunque privo dei connotati dell’atto violento;
- relativamente ai fatti per i quali la società è stata sanzionata, non vi è
certezza che le conseguenze derivate dallo scoppio del petardo nei pressi di
un raccattapalle siano state della gravità apprezzata dal Giudice Sportivo,
attesa la discordanza riscontrabile tra le versioni rese dall’arbitro e dal
commissario di campo circa tali conseguenze.
All’odierna riunione, l’avv. Fabio Giotti, delegato a rappresentare la
società reclamante, che aveva chiesto l’audizione personale, ha insistito nelle
richieste come sopra formulate, ulteriormente illustrandone i motivi.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il delegato della
società, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il proposto reclamo.
A tale convincimento la Commissione è pervenuta considerato che:
a) la volontarietà dell’atto compiuto (a gioco fermo) dal Puggioni in danno
dell’avversario, risulta inequivocabilmente dai documenti ufficiali, alle cui
risultanze, come è noto, gli Organi della Giustizia Sportiva sono vincolati ad
attenersi per espressa disposizione normativa, ed altresì considerato che nel
determinare l’entità della squalifica da irrogarsi, il Giudice Sportivo ha
mostrato di aver tenuto in conto la connotazione di non particolare violenza
del gesto addebitato al tesserato suddetto;
b) per quanto precipuamente attiene alle sanzioni comminate alla società
reclamante, la decisione impugnata non appare censurabile né sotto il profilo
dell’apprezzamento della gravità dei fatti contestati, né sotto quello della
corretta graduazione delle sanzioni da irrogarsi, per le quali ragioni merita di
essere integralmente confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Pisa Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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