LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.180/C DEL 28 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO TINAZZI (C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA SAMBENEDETTESE-SALERNITANA DELL’11 FEBBRAIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.180/C DEL 28 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO TINAZZI (C.U. N.163/C DEL 13/2/2007 GARA SAMBENEDETTESE-SALERNITANA DELL’11 FEBBRAIO 2007). La società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare effettive al calciatore Fabio Tinazzi “perchè in reazione ad un fallo subito tentava di colpire con una gomitata un avversario al quale rivolgeva frasi offensive appoggiando la fronte a quella dell’avversario”. Sostiene la reclamante: a) che l’azione descritta come “una gomitata all’altezza del petto” non è stata volontaria ma indotta dalla foga del momento; b) che il Tinazzi ha proferito parole assai diverse da quelle riportate dall’arbitro che, essendo entrate nell’uso gergale, hanno perso la loro originaria valenza offensiva; c) che non vi è stato l’appoggio della fronte del Tinazzi a quella dell’avversario. Ha concluso chiedendo l’annullamento della squalifica o, quanto meno, la riduzione della stessa da due ad una giornata. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene di non poterlo accogliere in considerazione del fatto che la volontarietà degli atti compiuti (a gioco fermo) dal Tinazzi in danno dell’avversario e le parole offensive dello stesso proferite nei suoi confronti “bastardo” - “figlio di puttana” – risultano inequivocabilmente dal rapporto dell’arbitro, alle cui risultanze gli organi della Giustizia Sportiva sono vincolati ad attenersi per espressa disposizione normativa (art.31 comma 1 C.G.S.). Circa l’entità della squalifica irrogata, deve ritenersi che il Giudice Sportivo abbia mostrato di avere tenuto conto della connotazione di non particolare violenza del comportamento addebitato al Tinazzi, applicando correttamente la sanzione di cui all’art.14 comma 2 bis lett. a) C.G.S.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it