LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.181/C DEL 28 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. MARIO AURIEMMA PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE CALCIO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.181/C
DEL 28 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ISTANZA DEL SIG. MARIO AURIEMMA PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA
PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE
CALCIO S.P.A.-.
Il sig. Mario Auriemma ha proposto istanza per chiedere la revisione del
provvedimento disciplinare mediante il quale gli era stata comminata da
questa Commissione (C.U. n.56/C del 2/11/2000), la sanzione della
preclusione sine die a ricoprire la carica di dirigente e ad assumere
responsabilità in rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla
F.I.G.C. ai sensi dell’art.21, comma 3, delle N.O.I.F. quale conseguenza della
dichiarazione di fallimento della società Giorgione Calcio S.p.a., allora
partecipante al Campionato di Serie C/2.
Il ricorrente ricorda che:
a) nel luglio 2002 sarebbe intervenuta una modifica delle previsioni normative
contenute nell’art. 21 delle N.O.I.F., con la conseguenza che le sanzioni a
carico di dirigenti, soci e tesserati non possono più avere carattere perpetuo,
ma debbono essere limitate ad un massimo di cinque anni;
b) la Corte Federale (C.U. n.4/cf del 25/10/2002) con pronuncia emessa in
dipendenza di un esposto di analogo contenuto a quello dell’attuale suo
reclamo, proposto dal sig. Raffaele Auriemma, avrebbe riconosciuto la
possibilità, nel caso, di rideterminazione della sanzione, affermandola però di
competenza della Commissione Disciplinare, che a suo tempo l’aveva
irrogata.
La Commissione osserva:
L’art.21, terzo comma, delle N.O.I.F. ha subito alcune modifiche in un
relativamente breve spazio di tempo.
a) Il testo iniziale, precedente a quello invocato dal ricorrente, (Carte Federali
- Ediz. 1995) così si esprimeva:
“La preclusione prevista dal precedente comma concerne gli amministratori in
carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa
di fallimento e quelli in carica nel biennio precedente. La preclusione cessa
trascorsi cinque anni dalla data della deliberazione o della sentenza”.
b) Il terzo comma venne modificato (Carte Federali - Ediz. 2000) come segue:
“Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli
amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca della
sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.
Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in
ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale
nell’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.
c) Ulteriore modifica venne apportata col C.U. n.12/A del 17 luglio 2002:
“Possono essere colpiti dall’inibizione di cui al precedente comma, nei limiti e
con le modalità di cui all’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva, gli
amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della
sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.
Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in
ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale
nell’osservanza delle disposizioni previste da Codice di Giustizia Sportiva”.
Il ricorrente pertanto si rifà a questa norma, quale ius superveniens, per
chiedere la rideterminazione della sanzione in quella a tempo determinato.
d) Va per completezza ricordato che il terzo comma è stato ancora modificato
(C.U. n.16/A del 31 luglio 2003) come segue, con ritorno alla formulazione di
cui sopra sub b), ed oggi costituisce diritto vigente:
“Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli
amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della
sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.
Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in
ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale
nell’osservanza delle disposizioni previste dal codice di Giustizia Sportiva”.
Ci si deve quindi domandare se in esito alla domanda proposta debba
applicarsi la disposizione di cui sopra sub a oppure il diritto vigente (sopra
sub d).
Lo jus superveniens costituito dalla modifica dell’art.21 delle N.O.I.F. nel
senso più garantista (sanzione della inibizione non superiore ai cinque anni
introdotta dal C.U. n.12/A del 17 luglio 2002) per la sua portata più favorevole
al condannato era immediatamente applicabile alla fattispecie per effetto
dell’immediata recezione nell’Ordinamento Federale di norme regolatrici di
rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio
(così la Corte Federale in C.U. n.4/Cf del 25 ottobre 2002 — ricorrente Raffele
Auriemma) il che ha comportato e comporta per l’odierno istante,
indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza, l’acquisizione del
diritto alla rideterminazione della sanzione nella vigenza della norma più
favorevole, anche se la norma successiva, diversamente formulata, possa
ritenersi di ostacolo contraria all’accoglimento della domanda (ma vedasi in
contrario quanto ritenuto da questa Commissione con decisione riportata nel
C.U. n. 157/C del 9/2/2007).
Va inoltre confermato che, secondo i principi del diritto comune, non
derogato dal diritto sportivo, spetta all’Organo che ha irrogato la pena in sede
di cognizione, e cioè a questa Commissione, rideterminarne entità e durata
laddove, come nella fattispecie, siano sopravvenute modifiche normative che
abbiano reso inattuale il precedente sistema sanzionatorio.
La Commissione pertanto in accoglimento della domanda del sig. Mario
Auriemma, richiamati i limiti di cui all’art.14, secondo comma, del Codice di
Giustizia Sportiva le cui disposizioni ed osservanza delle stesse, peraltro,
sono espressamente richiamate nella norma che si applica
d e l i b e r a
di ridurre la sanzione a cinque anni di inibizione temporanea a svolgere
attività di dirigente, ad avere responsabilità nell’ambito dell’attività sportiva
organizzata dalla F.I.G.C., dovendosi ritenere completamente scontata la
sanzione come rideterrninata in quanto la stessa ha avuto inizio dal
2/12/2000.
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