LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187/C DEL 6 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.145/C DEL 30/1/2007 GARA MARTINA-SALERNITANA DEL 14 GENNAIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187/C DEL 6 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.145/C DEL 30/1/2007 GARA MARTINA-SALERNITANA DEL 14 GENNAIO 2007). La Salernitana Calcio 1919 S.p.a. ha impugnato la deliberazione (C.U. n.145/C del 30/1/2007) del Giudice Sportivo di rigetto del reclamo proposto in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara di Campionato di Serie C/1, Martina-Salernitana, disputata il 14 gennaio 2007 e terminata col risultato di 1-0. Deduce la ricorrente che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto della gravità dell’errore tecnico commesso dall’arbitro allorché, avendo ammonito per la seconda volta il calciatore del Martina, Gaveglia Andrea, non l’avrebbe espulso determinando così, con la partecipazione del calciatore alla prosecuzione della gara, una irregolarità tale da influenzarne lo svolgimento. Chiede pertanto che venga applicata alla società Martina la sanzione sportiva della perdita della gara o, in subordine, che venga disposta la ripetizione della gara. In proposito la Commissione osserva: risulta ineccepibile dagli atti, in particolare dal referto e dai successivi chiarimenti forniti al Giudice Sportivo, che in occasione del tempo di recupero (49° del secondo tempo) l’arbitro accordava alla società Salernitana un calcio di punizione diretto. Accorreva il calciatore Gaveglia Andrea della società Martina il quale allontanava con un calcio il pallone di una decina di metri all’evidente fine di perdere tempo. L’arbitro estraeva il cartellino giallo, ma ometteva l’esibizione di quello rosso per decretarne l’espulsione in quanto si trattava della seconda ammonizione. Il gioco veniva immediatamente ripreso e, battuto il calcio di punizione dalla Salernitana, l’arbitro decretava la fine dell’incontro prima ancora che il pallone calciato toccasse il terreno di gioco. Il calciatore Gaveglia dopo l’ammonizione rimaneva, senza più prendere parte al gioco, “defilato a bordo campo in direzione opposta” a quella verso la quale veniva calciato il pallone. Di fronte a tali risultanze appare più che corretta la decisione del Giudice Sportivo, il quale non ha ravvisato, né poteva ravvisare, nell’errore della decisione arbitrale un fatto tale da avere influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara. La reclamante a sostegno delle proprie ragioni ha affermato: “…..infatti dopo che il gioco fu interrotto per la notifica dell’ammonizione la squadra di questa ricorrente in una fase di attacco doveva battere un calcio di punizione diretto ancorché ciò l’espulsione avrebbe comunque comportato un ulteriore recupero di tempo. Non può quindi escludersi che nel tempo residuo poteva verificarsi qualsiasi evento tecnico – agonistico ivi compresa la realizzazione di una rete che avrebbe potuto consentire il pareggio della Salernitana”. Ma l’assunto è palesemente infondato. In primo luogo l’ipotesi di prolungamento del tempo di recupero da parte dell’arbitro, nel caso che il calciatore fosse stato espulso, nella sua astratezza non ha alcun senso, tanto meno il collegamento dell’ipotizzato aumento del tempo di recupero con l’ulteriore ipotesi di segnatura di una rete da parte della squadra della ricorrente. In proposito va osservato che la durata del tempo da recuperare è a discrezione dell’arbitro (Regola 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio) ed in ogni caso tra i poteri e doveri inappellabili dell’arbitro vi è quello di fungere da cronometrista (Regola 5), per cui le ipotesi formulate dalla ricorrente non hanno concreto supporto in norme regolamentari, a parte la considerazione ulteriore che si tratta pur sempre di mere ipotesi tra loro prive di collegamento logico. Ma nella fattispecie, oggetto del giudizio può essere solo quello di accertare se il fatto della mancata espulsione del calciatore abbia di fatto influito sulla regolarità dello svolgimento della gara, il che è assolutamente da escludere in base alle risultanze degli atti ufficiali ed, in particolare, del supplemento di rapporto arbitrale. Recentemente in caso analogo, nel quale era controinteressata proprio la società ricorrente, questa Commissione ha ritenuto la inifluenza, sulla regolarità dello svolgimento della gara, del fatto di un calciatore che, infortunandosi, dopo le cure del caso e non essendosi accorto che nel frattempo era stato sostituito, era rientrato nel campo di gioco, ma solo per pochi metri e per qualche secondo, senza partecipare in alcun modo alla gara (C.U. n.132/C del 17/1/2007). Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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