LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187/C DEL 6 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.145/C DEL 30/1/2007 GARA MARTINA-SALERNITANA DEL 14 GENNAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.187/C
DEL 6 MARZO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.145/C DEL 30/1/2007 GARA
MARTINA-SALERNITANA DEL 14 GENNAIO 2007).
La Salernitana Calcio 1919 S.p.a. ha impugnato la deliberazione (C.U.
n.145/C del 30/1/2007) del Giudice Sportivo di rigetto del reclamo proposto in
ordine alla regolarità dello svolgimento della gara di Campionato di Serie C/1,
Martina-Salernitana, disputata il 14 gennaio 2007 e terminata col risultato di
1-0.
Deduce la ricorrente che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto
della gravità dell’errore tecnico commesso dall’arbitro allorché, avendo
ammonito per la seconda volta il calciatore del Martina, Gaveglia Andrea, non
l’avrebbe espulso determinando così, con la partecipazione del calciatore alla
prosecuzione della gara, una irregolarità tale da influenzarne lo svolgimento.
Chiede pertanto che venga applicata alla società Martina la sanzione
sportiva della perdita della gara o, in subordine, che venga disposta la
ripetizione della gara.
In proposito la Commissione osserva:
risulta ineccepibile dagli atti, in particolare dal referto e dai successivi
chiarimenti forniti al Giudice Sportivo, che in occasione del tempo di recupero
(49° del secondo tempo) l’arbitro accordava alla società Salernitana un calcio
di punizione diretto.
Accorreva il calciatore Gaveglia Andrea della società Martina il quale
allontanava con un calcio il pallone di una decina di metri all’evidente fine di
perdere tempo.
L’arbitro estraeva il cartellino giallo, ma ometteva l’esibizione di quello rosso
per decretarne l’espulsione in quanto si trattava della seconda ammonizione.
Il gioco veniva immediatamente ripreso e, battuto il calcio di punizione dalla
Salernitana, l’arbitro decretava la fine dell’incontro prima ancora che il pallone
calciato toccasse il terreno di gioco.
Il calciatore Gaveglia dopo l’ammonizione rimaneva, senza più prendere parte
al gioco, “defilato a bordo campo in direzione opposta” a quella verso la quale
veniva calciato il pallone.
Di fronte a tali risultanze appare più che corretta la decisione del Giudice
Sportivo, il quale non ha ravvisato, né poteva ravvisare, nell’errore della
decisione arbitrale un fatto tale da avere influenza sulla regolarità dello
svolgimento della gara.
La reclamante a sostegno delle proprie ragioni ha affermato:
“…..infatti dopo che il gioco fu interrotto per la notifica dell’ammonizione la
squadra di questa ricorrente in una fase di attacco doveva battere un calcio di
punizione diretto ancorché ciò l’espulsione avrebbe comunque comportato un
ulteriore recupero di tempo. Non può quindi escludersi che nel tempo residuo
poteva verificarsi qualsiasi evento tecnico – agonistico ivi compresa la
realizzazione di una rete che avrebbe potuto consentire il pareggio della
Salernitana”.
Ma l’assunto è palesemente infondato.
In primo luogo l’ipotesi di prolungamento del tempo di recupero da parte
dell’arbitro, nel caso che il calciatore fosse stato espulso, nella sua astratezza
non ha alcun senso, tanto meno il collegamento dell’ipotizzato aumento del
tempo di recupero con l’ulteriore ipotesi di segnatura di una rete da parte della
squadra della ricorrente.
In proposito va osservato che la durata del tempo da recuperare è a
discrezione dell’arbitro (Regola 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio) ed
in ogni caso tra i poteri e doveri inappellabili dell’arbitro vi è quello di fungere
da cronometrista (Regola 5), per cui le ipotesi formulate dalla ricorrente non
hanno concreto supporto in norme regolamentari, a parte la considerazione
ulteriore che si tratta pur sempre di mere ipotesi tra loro prive di collegamento
logico.
Ma nella fattispecie, oggetto del giudizio può essere solo quello di
accertare se il fatto della mancata espulsione del calciatore abbia di fatto
influito sulla regolarità dello svolgimento della gara, il che è assolutamente da
escludere in base alle risultanze degli atti ufficiali ed, in particolare, del
supplemento di rapporto arbitrale.
Recentemente in caso analogo, nel quale era controinteressata proprio
la società ricorrente, questa Commissione ha ritenuto la inifluenza, sulla
regolarità dello svolgimento della gara, del fatto di un calciatore che,
infortunandosi, dopo le cure del caso e non essendosi accorto che nel
frattempo era stato sostituito, era rientrato nel campo di gioco, ma solo per
pochi metri e per qualche secondo, senza partecipare in alcun modo alla gara
(C.U. n.132/C del 17/1/2007).
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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