LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./188C DEL 7 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE ALESSANDRO GROSSI (S.S. CASSINO 1927 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.170/C DEL 20/2/2007 GARA ANDRIA BAT-CASSINO DEL 18 FEBBRAIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./188C DEL 7 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE ALESSANDRO GROSSI (S.S. CASSINO 1927 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.170/C DEL 20/2/2007 GARA ANDRIA BAT-CASSINO DEL 18 FEBBRAIO 2007). Con atto in data 21/2/2007 la società S.S. Cassino 1927 S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società S.S. Cassino 1927 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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