LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.196/C DEL 14 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DOMENICO GERMINALE (C.U. N.178/C DEL 27/2/2007 GARA CARPENEDOLO-SASSARI TORRES DEL 25 FEBBRAIO 2007).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.196/C DEL 14 MARZO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DOMENICO GERMINALE (C.U. N.178/C DEL 27/2/2007 GARA CARPENEDOLO-SASSARI TORRES DEL 25 FEBBRAIO 2007). Con atto in data 1/3/2007 la società Sassari Torres 1903 S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Sassari Torres 1903 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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