LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.118/C DEL 29 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E “ C/2 ” GARA CISCO ROMA – ROVIGO DEL 10 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ CISCO ROMA (COM. UFF. N. 108/C DEL 12.12.2006)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.118/C DEL 29 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E “ C/2 ” GARA CISCO ROMA – ROVIGO DEL 10 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ CISCO ROMA (COM. UFF. N. 108/C DEL 12.12.2006) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla Società Cisco Roma, in ordine alla regolarità della gara in oggetto, - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che al 40’ del secondo tempo di gara il calciatore n. 14 Salviato Simone della Società Rovigo usciva dal terreno di gioco per ricevere cure mediche, in conseguenza di un infortunio; - che secondo la ricostruzione dei fatti, accreditata dalla Società ricorrente, il predetto calciatore, Salviato Simone, senza alcuna autorizzazione dell’arbitro, rientrava sul terreno di gioco, partecipando attivamente alla fase di gioco, che si concludeva con la segnatura di una rete, a favore della propria squadra; - che il direttore di gara, richiesto di un supplemento di rapporto sull’episodio, precisava di aver autorizzato, con un evidente cenno della mano sinistra, il rientro del calciatore stesso sul terreno di gioco. Tanto premesso si rileva, dagli atti ufficiali, che i motivi addotti dalla Società reclamante sono del tutto privi di fondamento, e pertanto, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla Società Cisco Roma, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Cisco Roma 1 – Rovigo 2). - La tassa va addebitata.
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