LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./131C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE MARCO BONURA, TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N./131C
DEL 17 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DEL CALCIATORE MARCO BONURA, TESSERATO PER LA SOCIETÀ
FOLIGNO CALCIO S.R.L.-.
Con deferimento del 12/12/2006 la Procura Federale contesta a Marco
Bonura, calciatore all’epoca dei fatti della società Vis Pesaro 1898 S.r.l., la
violazione dell’art.27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale per avere adito le vie
legali senza la richiesta preventiva di autorizzazione del Coniglio Federale.
Ciò in quanto egli, nel tentativo di recuperare un credito, portato da assegno
insoluto, avrebbe incardinato la procedura di pignoramento presso terzi a
carico della società Vis Pesaro, sua debitrice, citando quale terzo pignorato, ai
fini della relativa dichiarazione, la Lega Professionisti Serie C.
Chiede quindi la Procura Federale la sanzione di una gara.
Resiste il Bonura con memoria chiedendo la sua assoluzione.
La Commissione osserva preliminarmente che è pacifico tra le parti che
il credito azionato scaturisce da un contratto posto in essere in violazione
dell’art.94 delle N.O.I.F., e che la relativa azione disciplinare è ormai
prescritta. Si verte quindi in tema di accordo sorto in contrasto con le norme
regolamentari e con ogni altra disposizione federale.
Si tratta quindi ora di verificare se nella specie sia applicabile l’art.27
dello Statuto Federale, ossia se per la tutela delle obbligazioni di cui al citato
contratto sia necessario chiedere l’autorizzazione al Consiglio Federale.
Come sopra cennato, e come del resto emerge dalla relazione stessa
dell’Ufficio Indagini e dalle ammissioni del calciatore e della Procura Federale
stessa, il credito del Bonura sorge da un accordo che viola l’art.94 delle
N.O.I.F.-
E’ quindi assolutamente credibile, né del resto è stato provato il
contrario, che la somma per cui è lite fosse dovuta al Bonura in forza di
scrittura privata al di fuori del vincolo contrattuale “ufficiale” (regolarmente
depositato presso la Lega) tra la società ed il suo tesserato.
Conseguentemente, essendo l’assegno stato versato in base ad un
rapporto contrastante con le norme federali, al caso de quo ben può applicarsi
l’art.94 comma 2 delle N.O.I.F., secondo cui “le eventuali azioni promosse dai
tesserati dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti
dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma (accordi che
prevedevano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme
regolamentari con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione
federale), non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione
di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93 comma 1, tra
quelle previste dall’art.27 comma 2 dello Statuto Federale. Il tesserato deve
comunque notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega
di competenza”.
Tale norma prevede che per i diritti derivanti da accordi illeciti e vietati in
ambito federale, (come nel caso in esame), è possibile adire l’autorità
giudiziaria ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al
Presidente Federale, essendo sufficiente la semplice notifica, per
conoscenza, alla Lega competente e nella specie si osservi che è stato
notificato alla Lega l’atto di pignoramento presso terzi da ritenersi nel rispetto
della sopra indicata norma.
Alla luce di quanto sopra non risulta violato il disposto dell’art.27 dello
Statuto Federale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Marco Bonura (all’epoca dei fatti tesserato per la
società Vis Pesaro 1898 S.r.l.) dall’addebito a lui contestato.
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